In presenza di convenzioni quadro Consip, ma anche di Centrali di committenza regionali, alle amministrazioni pubbliche è consentito di bandire procedure autonome solo in via eccezionale e avvedutamente motivata.
La disciplina della materia trae spunto dall’art. 1, comma 510, L. 28.12.2015, n. 208, il quale recita come segue: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo – nella fattispecie, il Segretario comunale – e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
La consistenza del richiamato rapporto fra regola ed eccezione è confermata dall’art. 26, L. 488 del 1999, il quale al comma 3 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”.
La disposizione in parola, dunque, da un lato, conferma, attraverso il ricorso alla dizione “possono”, il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, dall’altro, consente la ricerca da parte delle Amministrazioni di opzioni negoziali alternative, seppur con il limite delle condizioni negoziali – segnatamente economiche – minime poste dalle convenzioni-quadro.
Il combinato normativo in parola è stato oggetto di numerosi verdetti, i quali hanno provveduto ad articolarne e chiarirne, per via giurisprudenziale, il contenuto. È oggi possibile affermare che, ai fini della deroga alla regola dell’approvvigionamento sulla base delle convenzioni quadro stipulate da Consip, all’ente è richiesto di:
1. Dimostrare che il servizio oggetto di convenzione non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali (economiche o tecniche);
2. Munirsi dell’autorizzazione alla deroga del Segretario comunale;
3. Trasmettere la predetta autorizzazione alla Corte dei Conti;
In questo senso, con sentenza del 25.08.2020, n. 5205, il Consiglio di Stato ha confermato l’interpretazione secondo cui
“Si rinvengono in sede di centralizzazione – cfr. convenzioni Consip – le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle Amministrazioni, essendo consentito solo in via eccezionale e motivata alle stesse di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro, non essendo consentito alle singole amministrazioni di travalicare le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione” (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, sent. 28 marzo 2018, n. 1937).
In questa direzione rema anche la sentenza del 19.06.2019, n. 4190, con la quale il Consiglio di Stato, Sez. V, ha annullato l’atto di affidamento poiché, in presenza di una convenzione stipulata a seguito di procedura per accordo quadro bandita dalla Centrale Unica Regionale, dalle determinazioni adottate dal comune non si evinceva una motivazione sufficientemente idonea a costituire il presupposto dell’esercizio del potere di indizione di una gara autonoma, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge n. 208 del 2015 – “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (c.d. legge di stabilità 2016)”. In particolare , evidenzia il Consiglio di Stato, nel caso di specie, non risultavano le ragioni per le quali il servizio oggetto di convenzione non sarebbe idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, che, in ogni caso, secondo il Collegio, devono essere ritenute tali in senso oggettivo, anche se in considerazione degli specifici bisogni dell’Ente. Inoltre la stazione appaltante non aveva in alcun modo dimostrato che la scelta di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione sarebbe stata orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro.
Le disposizioni appena richiamate, pertanto, delineano un coerente quadro normativo nel quale è demandato alla Consip il compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni, ma è consentito alle Amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro, attraverso un meccanismo di responsabilizzazione delle Amministrazioni stesse, che è coerente con la disciplina euro-unitaria.
Quanto sin qui evidenziato offre dunque una chiave ermeneutica chiara per la quale “dal rapporto regola-eccezione evidenziato emerge una ratio della disciplina finalizzata al conseguimento delle condizioni economiche più favorevoli” (Consiglio di Stato, sentenza del 25.08.2020, n. 5205).
In conclusione, impregiudicata la normativa sulle soglie ex art. 36, d.lgs. 50/2016, pare ragionevole sostenere che le amministrazioni pubbliche, obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, possono derogare a detta regola e procedere ad acquisti autonomi esclusivamente provando contestualmente:
i un fabbisogno specifico che non può essere soddisfatto tramite la convenzione, non avendo il servizio ivi dedotto caratteristiche essenziali appropriate. Il comune dovrà pertanto motivare circa il perseguimento di condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro (tecniche od economiche);
ii la previa autorizzazione del Segretario comunale e la trasmissione della stessa alla Corte dei Conti.
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