La Regione Lazio utilizza i criteri dell'Avv. Gabriele De Luca per l'individuazione dei siti sensibili e concede 90 giorni ai Comuni per dotarsi del Piano Antenne
24 novembre 2022
La Regione Lazio interviene in materia di regolamentazione della dislocazione di antenne sul territorio regionale e lo fa imponendo ai Comuni di adottare un Regolamento impianti di tele-radiocomunicazioni entro 90 giorni a decorrere dallo scorso 24 novembre 2022, ossia entro febbraio 2023. Questo è quanto in primis previsto dalla legge regionale del Lazio del 23 novembre 2022, n. 19, "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie".
Non solo: il comma 8 dell’art. 9 detta i criteri per individuare i siti sensibili e, da un’attenta lettura, emerge come questi combacino – anche letteralmente – con quelli fissati dall’Avv. Gabriele De Luca in un articolo pubblicato nel luglio 2022 su questo sito. Risulta evidente, pertanto, che la Regione si sia ispirata alla tesi dell’Avvocato, esperto nell’ambito e molto operativo nel perimetro regionale (cfr. Comuni di Ariccia, Genzano di Roma, Civitavecchia, Anguillara), per regolamentare la materia.
L’art. 9, co. 8, del collegato alla legge di bilancio regionale (l.r. n. 19/2022), infatti, così recita: “Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge (…) i comuni (…)individuano con proprio Regolamento (…)i nuovi siti per la localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile e per la delocalizzazione di quelli esistenti”.
Entro tre mesi, dunque, dall’entrata in vigore della legge (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio il 24.11.2022) i Comuni dovranno dotarsi di un Piano Antenne.
I commi che, tuttavia, investono la materia non si limitano a quello testé menzionato, ma sono ben tre, dal settimo al nono dell’art. 9. Di cosa parlano e cosa stabiliscono?
Il comma 7 individua criteri generali per la localizzazione dei siti di trasmissione e degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilate. In questo senso:
a) sono di preferenza da considerare aree e/o edifici da destinare alla localizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica:
1) le aree, gli immobili o gli impianti di proprietà della pubblica amministrazione;
2) le aree già servite da viabilità, al fine di evitare la realizzazione di nuove infrastrutture a servizio delle postazioni;
3) le infrastrutture per la mobilità;
4) le infrastrutture tecnologiche;
5) i tessuti prevalentemente per attività;
6) i servizi pubblici di livello urbano, quali cimiteri, attrezzature complementari alla mobilità, aree per la raccolta dei rifiuti solidi urbani;
7) il verde pubblico e i servizi pubblici di livello locale, ad esclusione di quelli di cui alla lettera b), numero 2);
b) sono da considerate aree e/o edifici controindicati alla localizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica:
1) le aree sottoposte a vincoli paesaggistici e storico culturali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, e a vincoli forestali, idrogeologici, ambientali e naturalistici individuate dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), come Paesaggio naturale, Paesaggio naturale agrario, Paesaggio agrario di rilevante valore e Paesaggio agrario di valore, e sui beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all’articolo 10 del medesimo decreto;
2) gli immobili adibiti all’istruzione scolastica di ogni ordine e grado, gli asili, nonché le strutture di accoglienza socio-assistenziale, gli ospedali, le carceri, gli oratori, i parchi gioco, le case di cura, le residenze per anziani, gli orfanotrofi e le strutture similari, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d’antenna non superiori a 5 W;
c) occorre rispettare, se tecnicamente possibile e compatibilmente con gli obiettivi di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, le seguenti indicazioni:
1) accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni (co-siting), preferibilmente in aree non densamente abitate e compatibilmente con le esigenze di copertura del servizio;
2) alloggiamento degli impianti di telefonia mobile su strutture già esistenti, quali, a titolo esemplificativo, pali per l’illuminazione stradale, sostegni per le insegne, torri faro, serbatoi idrici;
3) localizzazione degli impianti su edifici che risultino essere i più alti tra quelli contigui;
4) utilizzo della migliore tecnologia disponibile al momento della richiesta di installazione, al fine di ridurre al più basso livello possibile l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e l’impatto visivo;
5) rispetto dei principi di armonizzazione e integrazione paesaggistica, da perseguire attraverso azioni idonee a ridurre l’impatto visivo degli impianti e l’adozione di accorgimenti architettonici ottimali, anche relativamente agli impianti esistenti sui quali è consentito effettuare interventi di restyling;
6) adozione di accorgimenti necessari al fine di ridurre la percezione visiva di altre strutture, quali basi, shelter di alloggiamento della strumentazione tecnica, recinzioni o altri elementi previsti dai progetti tecnici;
7) adozione di accorgimenti e di sistemi atti a mitigare l’impatto visivo e a preservare il paesaggio attraverso l’utilizzo della vegetazione arborea e arbustiva;
8) adozione di opportuni mascheramenti e integrazioni architettoniche;
d) ai fini della corretta individuazione dei siti sensibili, si deve tener conto dei seguenti criteri generali:
1) specificità del sito sensibile: il vincolo deve essere apposto in maniera dettagliata, puntuale e specifica e deve essere noto e conoscibile;
2) rigorosa individuazione dell’area tutelata: il perimetro dell’area gravata dal vincolo distanziale va tracciato in maniera netta, conoscibile, accessibile e verificabile;
3) calcolo dell’estensione dell’area sottoposta a vincolo: l’area da tutelare va misurata dal baricentro dell’immobile individuato quale sito sensibile e non dalle pertinenze;
4) visione d’insieme dei siti da tutelare: occorre effettuare una valutazione del quadro complessivo dei siti da tutelare, evitando divieti generalizzati di localizzazione nelle aree del territorio;
5) garanzia della copertura del segnale radioelettrico: nella individuazione dei siti sensibili occorre garantire un’idonea alternativa, allo scopo di assicurare la copertura del segnale radioelettrico.
Il comma 9 invece abilita i Comuni ad approvare gli elaborati e l’articolato regolamentare secondo procedure amministrative flessibili e personalizzabili, purché tese ad assicurare:
a) la trasparenza, l’informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti, pubblici e privati, interessati;
b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di favorire l’installazione su strutture di supporto comuni o all’interno di siti comuni, qualora l’impianto da realizzare sia localizzato entro i 200 metri dal confine comunale.
La normativa regionale così approvata ed in vigore certamente rappresenta un passo avanti rispetto alle esigenze di armonizzazione del paesaggio e bilanciamento degli interessi pubblico-privati contrapposti; è senz’altro una legge che traccia una via nell’azione amministrativo-comunale, aiuta gli enti nella scelta dell’iter migliore e consente una più serena, consapevole e legittima individuazione dei siti sensibili (tra l’altro la legge si attiene alle linee guida per l’individuazione dei siti sensibili dettata dall’Avv. De Luca in un articolo del 25 luglio 2022, cfr. https://www.avvgabrieledeluca.com/post/impianti-di-telefonia-mobile-criteri-e-principi-per-la-corretta-individuazione-di-siti-sensibili ).
Si poteva fare di più? Certamente sì.
La norma regionale è infatti in più punti manchevole e deficitaria. Il legislatore regionale ha trascurato di considerare approfonditamente il rapporto tra ente e gestori di telefonia, tanto che, a dispetto di quanto previsto dalle altre normative regionali, qui non si impone alcun termine annuale ai gestori per trasmettere i propri piani di rete. Una mancanza non da poco, perché proprio su di essi i Comuni possono valutare se ricorre o meno l’esigenza di revisionare un piano antenne, allegato al regolamento.
La legge, a quest’ultimo proposito, sembra non tenere in opportuna considerazione la natura del settore normativizzato, ossia un ambito fortemente mutevole e magmatico, nel quale gli eventi sono governati a più livelli, a partire da quello ministeriale e para-ministeriale, grazie all’intervento di società pubbliche che sovrintendono all’attuazione della Piano nazionale per la Banda Ultra-larga, come Infratel Italia. Su questi presupposti, dunque, appare contraddittorio, se non pericoloso, da una parte chiedere di “adottare” (termine peraltro errato, trattandosi di approvazione) un regolamento entro 90 giorni, e dall’altra non prescrivere di agire sulla scorta della previa lettura dei piani di rete, da aggiornarsi a cadenza quantomeno annuale.
Il rischio è quello che i Comuni si dotino di strumenti capaci di scadere in rapida obsolescenza normativa e contingente, vanificando gli sforzi profusi in fase redazionale.
In conclusione, per non sprecare questa importante occasione, è importante che la Regione novelli l’articolato normativo e imponga:
- ai gestori, di trasmettere i piani di rete ogni anno entro il 30 novembre;
- ai Comuni, di aggiornare il regolamento ed il piano per la localizzazione degli impianti di tele-radiocomunicazione almeno una volta l’anno, letti i piani di rete dei gestori, e valutata l’attualità della normativa regolamentare addì approvata.