Importante sentenza del TAR di Reggio Calabria sul tema dei SITI SENSIBILI in ambito TLC mobile e sui principi che ne determinano efficacia e forza cogente.
Importante sentenza del TAR di Reggio Calabria che recentemente si è pronunciato (finalmente) sul tema dei siti sensibili con riferimento alla tutela della salute in relazione all’installazione di antenne e/o comunque impianti tele-radiocomunicazione rilevanti ai sensi della legge n. 36/2001.
Il Tribunale amministrativo regionale calabro è intervenuto articolando il contenuto della facoltà attribuita ex lege agli enti locali di individuare siti specifici cui attribuire particolari privilegi in termini di tutela dai campi elettromagnetici.
Com’è noto, l’art. 8, co. 6, l. 36/2001 prevede che “I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in AREE generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.
Nel tempo si sono avvicendate diverse tesi e orientamenti giurisprudenziali sulla materia, spesso con indirizzi ondivaghi e mai con un’unanime interpretazione della normativa rilevante sull’argomento.
Ebbene, la summenzionata sentenza del TAR di Reggio Calabria, ribadendo una tesi già sposata in altre recenti pronunce, si è espressa nel senso della legittimità condizionata dei criteri distanziali e, dunque, dei siti sensibili.
Osserva il TAR calabro, sent. n.386/2022, “che con il gravato provvedimento, prot. 16919 dell’11 giugno 2021, il Comune ha negato l’autorizzazione richiesta dalla ricorrente in ragione del divieto stabilito dall’art. 8 comma 11 del Regolamento, a tenore del quale l’installazione di nuove SRB deve avere una distanza minima di almeno 300 m. da siti cd. “sensibili” quali asili nido, scuole materne e scuole di ogni ordine e grado.
Nel caso di specie, era stato rilevato che il progetto della ricorrente prevedeva una distanza in linea d’aria inferiore a 300 m. dall'Istituto Professionale Alberghiero.
A giudizio del Collegio: “La citata disposizione regolamentare, nella misura in cui introduce i limiti distanziali o “fasce di rispetto” che gli impianti di nuova edificazione devono osservare rispetto a determinati siti (scuole, asili, case di riposo ecc…) è, però, illegittima per violazione del ridetto art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001, come recentemente riformulato dal D.L. n. 76 del 2020, il quale stabilisce ora che “i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4”.
Come già evidenziato da questo Tribunale Amministrativo con riferimento ad analoga vicenda che interessava il comune di Villa San Giovanni, “Compete, perciò, al Comune l’individuazione di specifici siti “sensibili”, da sottrarre all’applicazione del generale principio di collocabilità dell’impianto sull’intero territorio comunale, ma la loro perimetrazione deve avvenire in modo rigoroso, sussistendo un tendenziale sospetto circa previsioni regolamentari che espandano il divieto dal sito sensibile “individuato in modo specifico” ad un’area dettagliata sulla base della mera distanza da esso. Tali previsioni, infatti, sono tollerate nella misura in cui riflettono le valutazioni di aspetti del governo del territorio, ed urbanistici in particolare, intestati all’ente di base e non già quando trasmodano in una vera e propria politica alternativa di tutela della salute, rispetto alle scelte compiute a tale scopo dal legislatore statale (…).
Ne segue che sono illegittime previsioni regolamentari che, nel precludere in modo assoluto l’installazione di impianti di telecomunicazioni secondo il criterio della distanza da un sito sensibile, non permettono tale collocazione, anche qualora sia ipotizzabile la carenza di soluzioni alternative, tali da assicurare una potenza del segnale in linea di principio equivalente a quella conseguibile, in assenza del divieto(TAR Reggio Calabria, 27 dicembre 2021 n. 942)”.
La massima testé citata è di capitale importanza per comprendere i principi salienti che governano l’azione degli Enti locali ed in particolare la loro prerogativa di individuare siti di specifico interesse presso cui vietare l’installazione di SRB – stazioni radio-base.
La domanda quindi è una: come è possibile procedere all'individuazione di siti sensibili senza incedere nel pericolo che il regolamento ed il piano antenne vengano annullati dal TAR?
Alla luce della citata sentenza, i criteri più importanti da tenere in considerazione nell’esplicitazione della potestà regolamentare, ai sensi dell’art. 8, l. n. 36/2001, sono i seguenti:
1. Il sito sensibile deve essere individuato in modo specifico.
Di conseguenza, è importante che alle previsioni regolamentari si accompagni una cartografia che censisca ciascun sito sensibile assoggettato al vincolo distanziale.
2. L’estensione dell’area tutelata deve essere individuata in maniera rigorosa.
Con ciò il Collegio esprime l’obbligo a tracciare in maniera netta, conoscibile, accessibile e verificabile il perimetro dell’area gravata dal vincolo distanziale.
La cartografia allegata a regolamento, quindi, dopo aver individuato il sito sensibile, deve tracciare attorno ad esso il perimetro dell’area nella quale è vietata ogni installazione, sia essa circolare o customizzata: l’importante è che sia innanzitutto prevedibile.
3. L’area tutelata, se in relazione a scuole o altri stabili, deve avere quale baricentro il mero fabbricato ed originare dalle sue mura.
Si rammenta che diversi TAR, tra cui quello del Lazio, si sono espressi nel senso che il calcolo dell’estensione dell’area vincolata deve avere origine dalle mura del fabbricato più prossime al sito candidato ad ospitare l’antenna, a nulla rilevando i margini della particella in cui esso è ricompreso e/o addirittura sue pertinenze.
4. La distanza di cui al vincolo deve essere ragionevole.
Non sono ammissibili a giudizio del TAR vincoli distanziali abnormi (es. 300 metri) che non siano supportati da alcuna ragione scientifica e/o che non rispondano a valutazioni circa aspetti di governo del territorio od urbanistici, intestati (questi sì) all’ente di base.
Un abusivo esercizio del potere di delimitare aree tutelate, infatti, si traduce il più delle volte in una politica alternativa di tutela della salute rispetto alle scelte compiute a tale scopo già dal legislatore statale, il quale vanta sul punto una competenza esclusiva, sottratta finanche alle Regioni.
5. La tutela di siti specifici deve avvenire con visione d’insieme.
L’attività di censimento deve tenere in ampia considerazione il quadro complessivo e la situazione che emergerebbe all’esito della pianificazione.
L’individuazione ed il conseguente affiancamento e/o la parziale intersecazione di più aree tutelate, infatti, se abnorme e spregiudicata, è potenzialmente in grado di ingenerare – sostanzialmente – un’interdizione all’installazione su tutto il territorio comunale. Così facendo il comune finirebbe per violare lo stesso art. 8 della legge n. 36/2001 laddove vieta “di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”.
6. Il sito sensibile non deve mai recare ostacolo alla copertura di segnale.
La giurisprudenza è chiara nel subordinare la tutela di siti specifici all’interesse/diritto della popolazione a fruire di un’ottimale copertura di segnale di telefonia mobile. L’ente locale, dunque, laddove intenda individuare siti sensibili, deve sempre interrogarsi circa l’esistenza di opzioni alternative ed egualmente valide in termini di potenziale offerta di copertura. In assenza di queste alternative (per ragioni orografiche, ad esempio), il Gestore di telefonia è generalmente titolato a derogare alle previsioni del piano e del regolamento e difficilmente la giurisprudenza contravviene a tale principio.
Le ragioni di quest’orientamento consolidato risiedono nell’assenza di dimostrazioni scientifiche che dimostrino la nocività delle onde elettromagnetiche agli standard di legge attuali, sicché non vi sarebbe motivo per subordinare l’interesse (certo) alla copertura telefonica ad un’esigenza (giudicata immotivata) di tutela della salute o di gestione del territorio alla luce dell’assenza di pericoli reali e scientificamente provati ai livelli di emissione attualmente imposti dalla legge (ad oggi, i più bassi d’Europa).
Comments