Annullata dal TAR autorizzazione perché il Gestore deve valutare prima la co-ubicazione su altri pali
Il TAR Sardegna ha annullato il titolo autorizzativo rilasciato da un Comune sardo ad un Gestore perché, secondo il regolamento scritto dal nostro Studio per il Comune citato, l’Operatore doveva prima valutare se vi era la possibilità di co-ubicarsi su un traliccio già esistente e, nel caso, informare il Comune dell’esito delle analisi elettromagnetiche e logistiche.
Il caso
Il 9 ottobre 2024 il T.A.R Sardegna, con Sent. 969/2024, si è espresso in merito ad un ricorso per l’annullamento del provvedimento che autorizzava l’installazione di un impianto tecnologico di telecomunicazione dii telefonia mobile e dei vari pareri favorevoli resi dagli uffici competenti.
Preme precisare che l’area di proprietà comunale è classificata come zona F/3 e sottoposta a vincolo paesaggistico.
Ciò che veniva contestato nel ricorso dei cittadini era il mancato rispetto delle forme legali di pubblicità preventiva dell’intervento interessato e la violazione dell'articolo del regolamento comunale scritto dal nostro Studio, sovrinteso dall'Avv. Gabriele De Luca, che impone di installare i nuovi impianti preferibilmente in siti in cui sono già presenti tali infrastrutture.
Ove, infatti, insistono già altri pali il Gestore deve spiegare, nella documentazione a supporto dell'istanza, come mai questi non possono essere utilizzati per installare i propri apparati superficiali.
La decisione
Per la decisione, il T.A.R Sardegna ha osservato che l’articolo 6 del Regolamento comunale per l’installazione di impianti di tele radiocomunicazione- triennio 2022-2024 afferma che “in linea prioritaria le nuove installazioni vanno collocate in zone già adibite al servizio, a patto che la somma dei contributi delle emissioni rispetti i limiti di cui al DPCM 8 luglio 2003 e che l’impatto visivo sia compatibile con il contesto, in questo caso con il vincolo paesaggistico a cui sottostà la zona”.
Lo stesso Regolamento afferma, inoltre, che “in caso contrario gli operatori devono valutare una collocazione diversa delle stazioni radio base su aree di proprietà comunale valutando con i gestori gli oneri connessi alla delocalizzazione”.
Pertanto, il TAR, accogliendo il ricorso dei cittadini, ha affermato che il Comune dovrà nuovamente pronunciarsi sull’istanza sulla scorta di una nuova istruttoria che muova dal dettato del regolamento comunale, il quale impone al Gestore di produrre documenti che permettano al Comune stesso di capire come mai non vi è la possibilità di installarsi sui tralicci già esistenti.