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Impatto con albero presente sulla carreggiata: ottenuta condanna di ANAS al risarcimento dei danni

Con sentenza del 5 febbraio 2025, il Tribunale di Cassino si è pronunciato in merito ad un sinistro stradale verificatosi a causa della presenza di un albero caduto sulla carreggiata della Strada Regionale 214.

La decisione offre un’interessante occasione per riflettere sugli istituti della responsabilità oggettiva da custodia ex art. 2051 c.c. e sull’importanza delle prove documentali nel processo civile, in particolare quando si discute della configurabilità o meno del caso fortuito.

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Il fatto e le domande attoree

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Gli attori avevano chiesto la condanna di ANAS S.p.A., quale ente gestore della strada, al risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’impatto con un albero già riverso sulla carreggiata.

Il danno materiale all’autovettura era documentato da fattura, mentre per i danni alla persona il conducente chiedeva il ristoro di un danno biologico provato da certificato medico.

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La posizione di ANAS: il caso fortuito

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La convenuta ANAS sosteneva, invece, che l’evento rovinoso dell'albero fosse riconducibile a forti raffiche di vento e quindi qualificabile come caso fortuito, evento imprevisto e imprevedibile idoneo a interrompere il nesso di causalità.

Si tratta della tipica eccezione in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., secondo cui il custode del bene (nel caso, la strada) risponde dei danni derivanti dalla cosa salvo che provi che l’evento sia stato determinato da un fattore esterno eccezionale ed inevitabile.

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La decisione del Giudice: responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.

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Il Tribunale ha ricordato come, in ipotesi di responsabilità da custodia, l’attore debba provare il danno e il nesso eziologico tra questo e la cosa in custodia, mentre incombe sul custode la prova liberatoria del caso fortuito.

Nel caso concreto:

  • il verbale dei Carabinieri ha costituito prova della presenza dell’albero sulla carreggiata e della dinamica del sinistro;

  • la fattura di riparazione ha attestato in modo preciso e incontestato il quantum del danno patrimoniale;

  • soprattutto, un bollettino meteo accreditato prodotto dal proprietario del veicolo ha avuto un rilievo decisivo: dimostrando che le raffiche di vento erano state previste, il documento ha escluso il requisito dell’imprevedibilità, necessario per configurare il caso fortuito.

 

Il Giudice ha quindi affermato che, anche ammettendo l’intervento di un fenomeno atmosferico intenso, ANAS non ha dimostrato né lo stato di buona salute dell’albero, né di aver adottato idonee misure preventive in considerazione dell’allerta meteorologica.

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Esito della causa

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Il Tribunale ha così:

  • accolto la domanda presentata dall'avvocato Gabriele De Luca, per il risarcimento dei danni patrimoniali, condannando ANAS a rifondere i danni;

  • condannato l’ente al pagamento delle spese processuali.

 

Spunti di riflessione

 

La sentenza conferma che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa solo se il custode dimostra l’intervento di un fattore esterno eccezionale ed imprevedibile.

Inoltre, offre un chiaro esempio dell’importanza della prova documentale e premia lo sforzo e l'assistenza istruttoria offerta dal nostro Studio Legale. Hanno giocato un ruolo chiave, infatti, le seguenti allegazioni:

  • il verbale dei Carabinieri, che ha consentito di cristallizzare la dinamica;

  • la fattura delle riparazioni, che ha reso incontestabile il danno patrimoniale;

  • il bollettino meteo, che ha avuto funzione dirimente nell’escludere l’imprevedibilità dell’evento atmosferico, rendendo così inoperante la difesa del caso fortuito.

 

Si tratta quindi di una pronuncia che rafforza l’orientamento secondo cui, in presenza di allerte meteorologiche ufficiali, il gestore stradale è tenuto ad adottare misure rafforzate di controllo e prevenzione, pena la responsabilità per i danni derivanti agli utenti della strada.

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Studio legale Avv. Gabriele De Luca & Partners

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