Eliminato l'obbligo del parere ARPA per le TOWER-COMPANY
31 maggio 2022
Modificato nuovamente il Codice delle Telecomunicazione a favore delle Tower Company ad opera del DL 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. n. 52/2022.
In data 21 maggio 2022 è entrata in vigore la legge n. 51 del 20 maggio 2022, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.
Tuttavia, tra le pieghe del testo così modificato troviamo invero disposizioni alquanto singolari, che poco parrebbero avere a che fare con la crisi ucraina scoppiata nel febbraio 2022.
A ben vedere, infatti, in sede referente al Senato (cfr. em. 7.0.40, già 28.0.8) è stato proposto ( e poi accolto) l’inserimento di uno specifico articolo (dapprima 7-bis, poi definitivamente 7-septies) recante una piccola, ma decisiva, modifica al codice delle telecomunicazioni elettroniche, peraltro già oggetto di novella nel mese di dicembre 2021.
Nel solco dell’ormai tradizione, anche quest’anno il codice delle TLC non è stato esente da modifiche, aggiunte e sostituzioni le quali, per la loro rilevanza, abbisognano di essere comprese e illustrate agli amministratori locali che poi tali normative son chiamate ad applicarle puntualmente per non incorrere in responsabilità di vario genere. L’importanza di queste modifiche, però, non corrisponde ad una altrettanto ampia pubblicizzazione dell’atto normativo, sicché corre qui dar conto opportunamente dell’addizione propugnata dal legislatore.
Innanzitutto è importante specificare come l’articolo 7-septies si rivolga alle sole cc.dd. tower-company, ossia a quelle società che hanno quale core-business quello di installare torri, pali, tralicci che – in potenza – possono ospitare apparecchi ricetrasmittenti, ma che di per sé, tuttavia, non importano alcuna alterazione del fondo elettromagnetico.
Venendo al merito, l’articolo in parola reca una semplificazione della procedura di autorizzazione per l’installazione di siffatte infrastrutture di comunicazione elettronica (cc.dd. “passive”), stabilendo una volta per tutte che, nel caso di pali, torri e tralicci, non è necessario produrre la documentazione tecnica relativa alle emissioni elettromagnetiche.
La disposizione in esame, dunque, novella l’articolo 1, capoverso “art. 44”, comma 3, del decreto legislativo n. 207 del 2021, e di conseguenza l’art. 44, co. 3, d.lgs. 259/2003, inserendovi un nuovo secondo periodo che introduce una disciplina semplificata per l’installazione di pali, torri e tralicci destinati a ospitare impianti di comunicazione elettronica. Con riferimento a tali infrastrutture, infatti, non sarà necessario presentare la documentazione relativa alle emissioni elettromagnetiche a corredo dell’istanza di autorizzazione: si tratta, perciò, di una deroga a quanto previsto, invece, dal primo periodo del predetto comma 3 per tutte le altre infrastrutture per impianti radioelettrici. Tale comma 3 del novellato articolo 44 - su cui la proposta emendativa in esame incide - prevede, infatti, al primo periodo, che l’istanza di autorizzazione all’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di comunicazione elettronica sia – generalmente – corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto degli obblighi in tema di emissioni elettromagnetiche (di cui alla legge n. 36 del 2001) e, in particolare, il rispetto dei seguenti elementi: - limiti di esposizione; - valori di attenzione; - obiettivi di qualità. Con questa novella, tuttavia, le tower-company, che presentano progetti aventi ad oggetto l’edificazione di soli tralicci, pali, torri, saranno esentate dall’obbligo di produrre tale documentazione.
La novità non è secondaria: essa è tale da incidere sui regolamenti antenne già approvati dagli Enti Locali, i quali debbono essere quanto prima aggiornati per recepire con funzione ricognitiva il testo in parola.
Com’è noto, con il decreto legislativo n. 207 del 2021 sono state apportate significative modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. L’articolo 1 del decreto legislativo n. 207 del 2021, infatti, ha novellato gli articoli da 1 a 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche, così recependo la nuova normativa eurounitaria (direttiva 2018/1972/UE, c.d. Codice europeo delle comunicazioni elettroniche).
Si ricorda che, con la novella all’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è stata disciplinata la procedura di autorizzazione per l’installazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica. In quella sede, in particolare, sono state introdotte formule di semplificazione, innanzitutto modellando l’intera procedura secondo il principio del silenzio-assenso decorsi 90 giorni dalla presentazione dell’istanza e prevedendo che la suddetta istanza abbia valore di domanda unica per tutti i profili e i soggetti comunque coinvolti nel procedimento. È, altresì, prevista – laddove necessaria - l’indizione di una conferenza di servizi in tempi molto rapidi (la quale, convocata entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell’istanza, deve assumere le proprie decisioni entro il termine perentorio di 90 giorni).
Nel mese di giugno 2022 l'Avv. De Luca terrà un incontro con gli Amministratori locali per illustrare termini, problemi e soluzioni della modifica intervenuta suesposta.
Il testo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, così come modificato in sede di conversione dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022 può essere scaricato cliccando sul link che segue: