Attivazione videosorveglianza, lettura targhe e autovelox: linee guida per le PA
- Gabriele De Luca
- 3 giorni fa
- Tempo di lettura: 4 min
Il 12 febbraio 2026 il Garante per la protezione dei dati personali ha multato il Comune di Mazara del Vallo con una sanzione di 4.000 euro.
Il motivo? L’uso di un sistema video non omologato per accertare una violazione al Codice della Strada (mancata revisione del veicolo ex art. 80 CdS), senza fornire nel verbale le necessarie indicazioni sulle modalità di rilevamento e senza motivare adeguatamente l’impossibilità di contestazione immediata.
L’Autorità ha contestato l’assenza di una base giuridica idonea, la violazione dei principi di liceità, correttezza e trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) GDPR), la mancanza di informativa adeguata agli interessati (artt. 12 e 13 GDPR) e, soprattutto, l’omissione della Valutazione di Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) prevista dall’art. 35 GDPR per trattamenti ad alto rischio come la sorveglianza sistematica su larga scala in aree pubbliche.
Il caso è una lezione preziosa per tutte le Pubbliche Amministrazioni. Ecco cosa devono fare (e predisporre) i Comuni per attivare in modo pienamente lecito sistemi di videosorveglianza, lettura targhe (ALPR) e autovelox, rispettando GDPR, Codice Privacy e normativa di settore.
1. La procedura amministrativa prodromica: i passi obbligatori prima di accendere le telecamere
Prima di installare o attivare qualsiasi sistema, la PA deve seguire un percorso di accountability documentato:
Analisi di necessità e proporzionalità.
Dimostrare che lo strumento è residuale (non esistono mezzi meno invasivi) e che la finalità è istituzionale (sicurezza urbana, accertamento infrazioni stradali, tutela dell’ambiente, ecc.).
Atto amministrativo di attivazione.
Delibera di Giunta o determinazione dirigenziale che indichi espressamente:
Finalità del trattamento (es. “accertamento differito di violazioni ex art. 80 e 142 CdS”).
Base giuridica (art. 6, par. 1, lett. e) GDPR + art. 2-ter Codice Privacy + norme specifiche del CdS e decreti ministeriali).
Ubicazione, angolazione e caratteristiche tecniche delle telecamere.
Tempi di conservazione (di norma 7 giorni per sicurezza urbana, salvo proroghe motivate).
Omologazione/approvazione tecnica del dispositivo.
Obbligatoria per autovelox, tutor, varchi di lettura targhe e sistemi per infrazioni semaforiche (art. 142 e 201 CdS, decreti MIT). Il sistema deve essere omologato specificamente per la finalità di accertamento remoto. Un sistema generico di videosorveglianza non basta: nel caso Mazara del Vallo proprio questo ha determinato l’assenza di base giuridica.
Valutazione di Impatto (DPIA).
Obbligatoria ex art. 35 GDPR prima dell’attivazione, perché si tratta di sorveglianza sistematica su larga scala in zone accessibili al pubblico e uso di nuove tecnologie. La DPIA deve analizzare rischi, misure di mitigazione e deve essere riesaminata periodicamente.
Registro delle attività di trattamento (ROPA).
Nomina del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO).
Accordo con Prefettura.
L'accordo con la Prefettura è necessario per l'implementazione e attivazione di sistemi di sicurezza urbana, così come l'adozione di protocolli con le forze di polizia.
Solo dopo questi passi il sistema può essere attivato.
2. Requisiti operativi per sistemi di videosorveglianza, lettura targhe e autovelox
Minimizzazione e pertinenza: le riprese devono essere limitate allo stretto necessario (es. solo targa e dati del veicolo per infrazioni; mascherare pedoni o passeggeri). No audio se non indispensabile.
Conservazione: massimo 7 giorni (art. 6 co. 8 D.L. 11/2009 per sicurezza urbana), salvo esigenze investigative documentate.
Sicurezza: accessi tracciati, misure di cifratura, incaricati formati.
Omologazione specifica: per autovelox e dispositivi di controllo velocità: omologazione prototipo e verifiche periodiche dal MIT (decreto 11 aprile 2024 e successivi). Per lettura targhe finalizzata a multe (revisione, assicurazione, ecc.): solo dispositivi approvati per l’accertamento differito ex art. 201 CdS.
3. Informativa al cittadino: prima e nel verbale di sanzione
La trasparenza è fondamentale. Il Garante richiede due livelli di informativa:
Prima dell’entrata nella zona sorvegliata (informativa di primo livello – cartelli):
cartelli ben visibili e posizionati prima della zona ripresa (non devono indicare l’esatta ubicazione delle telecamere).
contenuti minimi: icona telecamera, titolare del trattamento (Comune), finalità, rinvio all’informativa estesa (QR code o link al sito).
per sistemi di infrazioni stradali: i cartelli assolvono anche agli obblighi di segnalazione ex normativa CdS.
Informativa estesa (secondo livello):
pubblicata sul sito istituzionale del Comune, facilmente accessibile.
deve contenere tutti gli elementi dell’art. 13 GDPR: base giuridica, tempi di conservazione, diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione), DPO, ecc.
E nel verbale di contestazione? La trasparenza nel provvedimento sanzionatorio.
Il verbale non può limitarsi a dire “accertato mediante sistemi di videosorveglianza ex art. 13 L. 689/81”. Deve indicare:
modalità effettive di accertamento (quale sistema, omologato per quella specifica infrazione).
motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata (art. 201 CdS – ragioni contingenti oggettive).
riferimento all’informativa privacy e possibilità di accedere alle immagini (con oscuramento di terzi).
La mancanza di questi elementi rende il trattamento illecito e può inficiare la validità della sanzione.
Regolarizzazione, DPIA e sanzioni
Il caso Mazara del Vallo dimostra che ignorare GDPR e normativa settoriale non è solo rischioso (sanzioni fino a 20 milioni o 4% del fatturato), ma espone i Comuni a contenziosi e annullamenti di verbali. Al contrario, una procedura corretta rafforza la legittimità delle sanzioni, tutela i diritti dei cittadini e valorizza l’uso della tecnologia per la sicurezza stradale.
Le PA che vogliono attivare o regolarizzare i propri sistemi farebbero bene a rivedere subito cartellonistica, DPIA e atti autorizzativi.
Il Garante non tollera più “telecamere selvagge”: solo quelle a norma sono davvero utili alla collettività.
Fonti ufficiali
Provvedimento Garante n. 102 del 12 febbraio 2026
Linee Guida EDPB 3/2019 e FAQ Garante sulla videosorveglianza
Codice della Strada e decreti MIT in materia di omologazione dispositivi
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Se il tuo Comune sta valutando o ha già sistemi di videosorveglianza per il controllo del territorio, è il momento di verificare la conformità. La privacy non è un ostacolo: è la garanzia che la tecnologia serva davvero al bene pubblico.




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