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Mancata pubblicazione istanza di autorizzazione di cui all'art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003: conseguenze.

Immagine del redattore: Gabriele De LucaGabriele De Luca

Il T.A.R. Veneto, Sezione III, con la Sentenza n. 160 del 03/02/2025, è intervenuto nuovamente in un ambito molto dibattuto del diritto delle telecomunicazioni, ossia quello del valore della pubblicazione delle istanze di autorizzazione ex art. 44, d.lgs. 259/2003, prevista in particolare dal comma 5.


Il caso riguarda un ricorso presentato da un cittadino contro il Comune di Bassano del Grappa e alcune società di telecomunicazioni (I.W.I. - I. S.p.a., T.I. S.p.a. e V.I. S.p.a.) per l’annullamento del silenzio-assenso formatosi sull’autorizzazione unica per l’installazione di un nuovo impianto di telecomunicazioni vicino alla sua abitazione.


Motivi del Ricorso


Il ricorso si incentrava su tre motivi principali, ossia:

  1. Mancata pubblicizzazione dell’istanza: il ricorrente sosteneva che il Comune non avesse adeguatamente pubblicizzato l’istanza di autorizzazione, violando l’art. 44, comma 5, del D.lgs. n. 259/2003.

  2. Difetto di istruttoria: il cittadino contestava la validità dell’iter autorizzativo, affermando che la documentazione necessaria fosse stata presentata in modo incompleto o tardivo.

  3. Violazione del regolamento comunale: in più, il ricorrente sosteneva che il nuovo impianto fosse stato autorizzato a meno di 100 metri da altre stazioni radio base (SRB), in violazione del c.d. "regolamento comunale antenne".


Per tali ragioni il titolo formatosi per silenzio-assenso sarebbe stato da considerarsi asseritamente illegittimo e andava, per l'effetto, annullato.


Difese delle Controparti


Il Comune e le Società di telecomunicazioni si costituivano in giudizio segnalando, dapprima, che l’installazione rappresentava solo uno spostamento di un impianto già esistente, resosi necessario per l’inagibilità della precedente struttura.

Non solo.

I resistenti evidenziavano anche come, nel caso di specie, dovesse applicarsi il principio del "raggiungimento dello scopo": costoro invocavano, infatti, l’art. 21-octies, comma 2, della L. n. 241/1990, sostenendo che la mancata pubblicizzazione dell’istanza non avrebbe modificato l’esito del procedimento.


Tale conclusione discenderebbe, sempre secondo i resistenti, anche dal dimostrato rispetto delle normative: questi argomentavano, infatti, che la documentazione necessaria sarebbe stata regolarmente presentata e che il nuovo impianto non avrebbe violato alcun vincolo ambientale o paesaggistico, e a fortiori alcuna disposizione comunale e/o sovracomunale.


Decisione del Tribunale


Letti gli atti, il TAR si determinava per il rigetto del ricorso.


In poche parole, il T.A.R. ha stabilito che, pur essendoci stata una violazione dell’obbligo di pubblicizzazione, l’atto autorizzativo non poteva essere annullato, poiché è stato provato che l’apporto partecipativo del ricorrente non avrebbe modificato la decisione amministrativa.


Ne è derivata dunque la conferma del silenzio-assenso: l’autorizzazione si è perfezionata regolarmente, e il Comune ha dimostrato che lo spostamento dell’impianto era necessario e conforme alla normativa vigente.


Il Tribunale ha quindi confermato la legittimità dell’installazione dell’impianto, riconoscendo il raggiungimento dello scopo amministrativo, enunciando e ribadendo il seguente principio:


  • "Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".


Questa sentenza è di particolare importanza perché si pone in antitesi a quella corrente giurisprudenziale - pur richiamata in sentenza - che sostiene che la mancata pubblicazione ex art. 44, comma 5, d.lgs. 259/2003, invalidi il procedimento.


Risulta, quindi dirimente, ai fini dell'annullamento per via giudiziale dell'autorizzazione ad installare un'antenna, sul presupposto della mancata pubblicizzazione dell'avvio del procedimento, che si dimostri, oltre alla mancata pubblicazione dell'istanza, anche:

  • che il procedimento è nel merito viziato o carente;

  • che avrebbero potuto partecipare al procedimento soggetti in grado di incidere concretamente sul provvedimento autorizzativo finale;

  • che, quindi, il provvedimento finale sarebbe stato difforme da quello poi rilasciato, o che non sarebbe stato emesso affatto, se taluni terzi fossero stati coinvolti e/o avvisati.

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