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Telecamere di sicurezza urbana e multe stradali: il Garante traccia il confine del vincolo di finalità

  • Immagine del redattore: Gabriele De Luca
    Gabriele De Luca
  • 17 ore fa
  • Tempo di lettura: 6 min

Commento al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 341 del 14 maggio 2026 (doc. web n. 10259305)


Può un Comune utilizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate per la sicurezza urbana al fine di ricostruire la dinamica di un incidente stradale e contestare una violazione del Codice della strada? Con il provvedimento n. 341 del 14 maggio 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha risposto negativamente, ammonendo il Comune di Reggio Calabria e ribadendo un principio destinato ad incidere sull'operatività quotidiana delle Polizie locali di tutta Italia: le telecamere di sicurezza urbana sono soggette a un rigoroso vincolo di finalità e ogni uso ulteriore, anche di natura amministrativa, richiede un'espressa e idonea base giuridica.


I fatti


La vicenda trae origine dal reclamo di un'automobilista ai sensi dell'art. 77 del GDPR. A seguito di un incidente stradale con un pedone ferito, la Polizia locale aveva acquisito il filmato di una telecamera installata sul territorio comunale nell'ambito di un sistema di videosorveglianza finanziato dal Ministero dell'Interno e regolato da un patto per l'attuazione della sicurezza urbana stipulato con la Prefettura, ai sensi degli artt. 4 e 5, comma 2, lett. a), del d.l. n. 14/2017.

Sulla base delle immagini, gli agenti avevano ricostruito la dinamica del sinistro, contestato alla conducente la violazione dell'art. 191, commi 1 e 4, CdS (mancata precedenza al pedone) e proceduto al ritiro immediato della patente ai sensi dell'art. 223 CdS. Non solo: il Comando di Polizia locale aveva successivamente trasmesso copia del filmato all'Ufficio della Motorizzazione Civile, che ne aveva fatto richiesta ai fini dell'eventuale procedimento di revisione della patente.


Il vincolo di finalità delle telecamere di sicurezza urbana


Il cuore del provvedimento risiede nella ricostruzione del quadro normativo di settore. Le telecamere che riprendono ad ampio raggio e su base continuativa la pubblica via possono essere impiegate dai Comuni esclusivamente per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, previa stipula del patto per la sicurezza urbana con la Prefettura (d.l. n. 14/2017; già art. 6, commi 7 e 8, d.l. n. 11/2009). Si tratta di un vincolo di finalità espressamente voluto dal legislatore, che il Garante ha già valorizzato in numerosi precedenti conformi.

Da tale vincolo discende che l'utilizzo delle medesime telecamere per attività di natura meramente amministrativa è, di regola, precluso, salvo le residuali ipotesi introdotte dal legislatore — come quelle recenti in materia ambientale con il c.d. "Decreto terra dei fuochi" (d.l. n. 116/2025, conv. in l. n. 147/2025), che ha novellato l'art. 255 del Testo Unico Ambientale e l'art. 201 CdS.

Quanto alla circolazione stradale, l'accertamento differito delle infrazioni mediante dispositivi di rilevamento è consentito nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 201 CdS, con apparecchiature omologate o approvate per il funzionamento automatico. L'accertamento tramite mera visione di filmati di videosorveglianza è contemplato unicamente dal comma 5-ter dello stesso art. 201, per violazioni commesse su autostrade e strade extraurbane principali in punti specifici (imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico, stazioni di pedaggio), riprese da impianti installati lungo quelle strade e previo apposito decreto ministeriale. Nessuna disposizione analoga esiste per le strade urbane: il vuoto normativo non può essere colmato in via interpretativa dall'ente locale.

Nel caso di specie, dunque, l'uso del filmato per accertare la violazione amministrativa è risultato incompatibile con la finalità originaria della raccolta. Il Garante ha richiamato il Parere 03/2013 del Gruppo di Lavoro art. 29 sulla limitazione delle finalità: un trattamento ulteriore è compatibile solo se già in qualche misura implicito nella finalità iniziale o se ne costituisce un logico passaggio successivo, e deve rispettare le ragionevoli aspettative degli interessati al momento della raccolta. Il cittadino che transita sulla pubblica via si aspetta, legittimamente, che le immagini captate dalle telecamere di sicurezza urbana siano trattate solo per quella finalità.


La difesa del Comune: la tesi della polizia giudiziaria


L'aspetto forse più interessante del provvedimento è la confutazione degli argomenti difensivi dell'ente. Il Comune aveva sostenuto che la Polizia locale non avesse agito in veste amministrativa, bensì quale polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57 c.p.p., per "cristallizzare" le fonti di prova ex art. 348 c.p.p. rispetto a una condotta potenzialmente rilevante ai sensi dell'art. 590 c.p., non potendo gli agenti escludere ex ante la rilevanza penale del fatto.

Il Garante ha riconosciuto — e questo è un passaggio di rilievo pratico — che, in presenza di condotte penalmente rilevanti connesse a un incidente stradale (omicidio stradale ex art. 589-bis c.p., lesioni stradali gravi o gravissime ex art. 590-bis c.p., omissione di soccorso ex art. 189, comma 7, CdS), i filmati di videosorveglianza possono senz'altro essere acquisiti dalla Polizia locale nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e utilizzati a fini probatori in sede penale.

Ma nel caso concreto la tesi non ha retto per due ordini di ragioni. In primo luogo, la persona investita aveva riportato lesioni con prognosi di dieci giorni, dunque lievissime: la rilevanza penale della condotta era subordinata alla querela di parte (art. 590 c.p.), che al momento dell'acquisizione non risultava presentata, con conseguente assenza della condizione di procedibilità. In secondo luogo — e soprattutto — l'attività di polizia giudiziaria non è stata comprovata in atti: nessun verbale delle operazioni compiute, nessuna informativa all'Autorità giudiziaria (artt. 55, 348, 354 e 357 c.p.p.; art. 220 CdS). E in ogni caso il filmato è stato poi effettivamente impiegato a fini amministrativi, per contestare la violazione del CdS: circostanza che rende irrilevante la dedotta finalità iniziale dell'acquisizione.

Parimenti respinto il richiamo all'art. 13 della l. n. 689/1981: un conto è documentare, a fini amministrativi, lo stato dei luoghi mediante rilievi effettuati sul posto; altro è accedere a filmati già raccolti sulla base di uno specifico quadro giuridico di settore per una finalità diversa.


L'invio del filmato alla Motorizzazione Civile


Il provvedimento censura anche il secondo trattamento: la trasmissione del video all'UMC. La segnalazione era stata effettuata invocando l'art. 128, comma 1-ter, CdS, che impone la revisione della patente quando il conducente coinvolto in un incidente abbia determinato lesioni gravi alle persone e gli sia stata contestata una violazione da cui consegue la sospensione della patente. Ma le lesioni, come detto, erano lievissime: il presupposto normativo della segnalazione era dunque insussistente.

Quanto all'invio del filmato su richiesta dell'Ufficio Revisione Patenti, il Garante osserva che non rientra nelle competenze della Motorizzazione ricostruire la dinamica dei sinistri o accertare violazioni del CdS: l'accertamento spetta all'organo di polizia stradale, e la segnalazione ex art. 128, comma 1-ter, presuppone che tale accertamento sia già avvenuto. Il generico richiamo al "dovere di collaborazione tra pubbliche amministrazioni" e alle attribuzioni ex art. 12 CdS non integra la base giuridica richiesta dagli artt. 6 GDPR e 2-ter del Codice privacy per la comunicazione di dati personali tra enti pubblici.


La decisione: ammonimento per "violazione minore"


Accertata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. c) ed e), e parr. 2 e 3, del GDPR, nonché dell'art. 2-ter del Codice, il Garante ha tuttavia qualificato la fattispecie come "violazione minore" ai sensi dell'art. 83, par. 2, e del considerando 148 del Regolamento. Hanno pesato, tra i criteri di gradazione: il coinvolgimento di una sola interessata; la trasmissione del filmato a un'amministrazione comunque competente in materia di patenti; il carattere colposo della condotta, frutto di un'erronea interpretazione di un quadro giuridico di elevata complessità; l'assenza di precedenti; la buona cooperazione con l'Autorità; l'assenza di dati particolari ex art. 9 GDPR.

Ne è conseguito il solo ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, senza sanzione pecuniaria né ulteriori misure correttive, avendo la condotta esaurito i propri effetti.


Considerazioni conclusive: indicazioni operative per gli enti locali


Il provvedimento consolida un orientamento ormai stabile del Garante e offre alle amministrazioni comunali alcune coordinate operative chiare. Le immagini delle telecamere di sicurezza urbana non possono essere impiegate per accertare infrazioni amministrative al Codice della strada su strade urbane, neppure in occasione di un sinistro: la finalità amministrativa esige una base giuridica espressa, che allo stato l'ordinamento non contempla. L'eccezione penale è reale ma va maneggiata con rigore: l'acquisizione in funzione di polizia giudiziaria richiede l'effettiva sussistenza (almeno potenziale e procedibile) di un reato e, soprattutto, deve essere documentata secondo le forme del codice di rito, con verbali e informative all'Autorità giudiziaria. Infine, ogni flusso di dati verso altre amministrazioni — inclusa la Motorizzazione — deve trovare fondamento in una specifica disposizione di settore, non potendo la generica leale collaborazione tra enti pubblici supplire al principio di legalità del trattamento.

Per i difensori, il provvedimento offre invece un argomento spendibile: il verbale di accertamento di una violazione del CdS fondato esclusivamente su immagini di videosorveglianza urbana acquisite fuori dai casi consentiti si presta a contestazione, e il trattamento illecito dei dati può essere fatto valere con reclamo al Garante ai sensi dell'art. 77 GDPR.


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Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 341 del 14 maggio 2026, doc. web n. 10259305.

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