Al cuore della materia c'è l'articolo 54, comma 1, (ex art.93) del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Questa norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni – inclusi Regioni, Province e Comuni – non possono imporre oneri o canoni per l'impianto di reti o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, se non quelli espressamente previsti dalla legge statale.