Installazione di antenne SRB: niente Diritti di Istruttoria o Segreteria secondo la Giurisprudenza
- Gabriele De Luca
- 22 ott
- Tempo di lettura: 3 min
Nel mondo delle telecomunicazioni, i Comuni si trovano spesso a navigare tra normative complesse e richieste amministrative. Una questione ricorrente riguarda la legittimità di imporre pagamenti per "diritti di istruttoria" o "diritti di segreteria" in relazione alle pratiche per l'installazione o la modifica di Stazioni Radio Base (SRB). Una recente analisi della giurisprudenza, basata su sentenze chiave del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale, chiarisce che tali oneri sono illegittimi se non previsti espressamente dalla legge statale. Vediamo i dettagli.
La base normativa: l'articolo 54 (ex 93) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche
Al cuore della materia c'è l'articolo 54, comma 1, (ex art.93) del D.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Questa norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni – inclusi Regioni, Province e Comuni – non possono imporre oneri o canoni per l'impianto di reti o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, se non quelli espressamente previsti dalla legge statale.
In particolare:
Il comma 1 vieta l'imposizione di oneri non stabiliti per legge.
Il comma 2 specifica che gli operatori devono solo indennizzare le amministrazioni per le spese di sistemazione e ripristino delle aree pubbliche coinvolte, senza altri oneri finanziari, reali o contributivi. È fatta salva l'applicazione del canone di 800 euro previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020 n.178, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa in materia.
Questa disposizione mira a garantire un trattamento economico fiscale-impositivo uniforme e non discriminatorio per tutti gli operatori, promuovendo la concorrenza e facilitando lo sviluppo delle reti. Senza tale principio, ogni ente locale potrebbe imporre obblighi pecuniari arbitrari, creando differenze tra comuni e regioni che potrebbero ostacolare quella che, secondo la legge, è un’opera di urbanizzazione primaria, alla quale peraltro viene attribuito il massimo grado di rilevanza strategico-nazionale.
La Sentenza chiave: Consiglio di Stato n. 3467/2020
Una sentenza emblematica è quella del Consiglio di Stato, Sezione VI, del 3 giugno 2020, n. 3467, nel caso tra il Comune di Bolzano e Vodafone Italia S.p.A. Qui, il Comune aveva richiesto un canone concessorio elevato (oltre 18.000 euro annui) per l'uso di parte di un tetto e un garage comunale per un impianto di telefonia mobile. Vodafone contestava tale importo, invocando l'articolo 93.
Il Consiglio di Stato ha chiarito che:
L'articolo 93 rappresenta un principio fondamentale del settore, finalizzato a evitare discriminazioni e a tutelare la concorrenza.
Nessun onere aggiuntivo può essere imposto per l'esecuzione di opere o l'esercizio di servizi di comunicazione elettronica, salvo il CUP, ove applicabile.
Nel caso specifico, ha confermato che i canoni pattuiti per le locazioni di beni non qualificabili come "aree pubbliche" (demaniali o indisponibili quindi) possono essere richiesti – non v’è sacrificio per la proprietà privata e i diritti derivanti –, ma d’altra parte, sul piano amministrativo, ha ribadito il divieto generale di imporre ALTRI oneri (segnatamente tributari) unilaterali non previsti dalla legge.
Questa decisione rafforza l'idea che pratiche come la presentazione di una Istanza o SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per l'adeguamento o l'installazione di reti non possono essere gravate da "diritti di istruttoria". Il Comune non può richiedere somme a titolo di spese amministrative se non autorizzate dalla normativa statale.
Conferme dalla Corte Costituzionale e altri pareri
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 47/2015, ha dichiarato incostituzionale una norma regionale piemontese che imponeva spese istruttorie per autorizzazioni a impianti di telecomunicazione. La Corte ha sottolineato che l'articolo 93 (oggi 54) è un principio fondamentale per garantire parità di trattamento e non ostacolare nuovi operatori nel mercato.
Analogamente:
Il parere dedicato del Consiglio di Stato del 2017 ribadisce che gli obblighi economici sono limitati a indennizzi per sistemazioni di aree pubbliche, senza altri contributi.
Con sentenza del 2016, il Consiglio di Stato conferma l'illegittimità di oneri aggiuntivi per autorizzazioni o SCIA relative a reti elettroniche.




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