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Antenne e siti sensibili: quando i Comuni possono imporre distanze minime? La sentenza del Consiglio di Stato n. 6527/2026

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Gabriele De Luca
19 ore fa
Tempo di lettura: 16 min

Piani antenne, regolamenti comunali e tutela dei luoghi sensibili: il Consiglio di Stato chiarisce i limiti della potestà pianificatoria e il ruolo delle deroghe tecniche. Ma quali immobili possono essere qualificati come siti sensibili?


Avv. Gabriele De Luca | 29 ottobre 2026


I Comuni possono imporre distanze minime tra gli impianti di telefonia mobile e le scuole, gli ospedali o altri siti sensibili?


Il Consiglio di Stato, con la sentenza della Sezione VI, 14 agosto 2026, n. 6527, ha riconosciuto la legittimità di una disposizione regolamentare comunale che imponeva una distanza minima di 50 metri dai siti sensibili, purché derogabile in presenza di documentate esigenze tecniche o di servizio.

La pronuncia affronta una questione centrale nella pianificazione delle infrastrutture di telecomunicazione: il rapporto tra le competenze statali in materia di esposizione ai campi elettromagnetici e il potere dei Comuni di disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base.

La decisione è particolarmente significativa perché riconosce che le misure localizzative finalizzate alla minimizzazione dell'esposizione non sono, per ciò solo, illegittime. Al tempo stesso, conferma che tali misure non possono compromettere la realizzazione e il funzionamento delle reti.

Rimane, tuttavia, una questione distinta: quali luoghi possono essere concretamente qualificati come siti sensibili e quali criteri devono seguire i Comuni per individuarli?

Per rispondere occorre esaminare non soltanto la sentenza n. 6527/2026, ma anche l'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, la giurisprudenza costituzionale e la disciplina regionale applicabile.


1. Il caso Sanremo: la distanza minima di 50 metri contestata da Iliad


La controversia ha origine dall'istanza presentata il 23 settembre 2024 da Iliad Italia S.p.A. per ottenere l'autorizzazione all'installazione di una nuova stazione radio base sulla copertura di un edificio situato in corso Matteotti n. 232, nel Comune di Sanremo.

Con provvedimento del 10 ottobre 2024, l'Amministrazione comunale negava l'autorizzazione richiamando l'art. 5 del proprio Regolamento per la pianificazione degli impianti per stazioni di diffusione radiotelevisiva e telefonia pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 68 del 25 ottobre 2023.

La disposizione prevedeva una distanza minima di 50 metri da determinati siti sensibili, tra cui le scuole, facendo salva la possibilità di installare l'impianto a distanza inferiore quando l'operatore dimostrasse tecnicamente tale necessità per assicurare il pubblico servizio e la corretta copertura del bacino di utenza.

Iliad impugnava sia il diniego sia la previsione regolamentare, sostenendo, tra l'altro, che:

  • la disciplina delle distanze avrebbe invaso una competenza statale in materia di protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici;

  • l'imposizione di una fascia di rispetto avrebbe introdotto una limitazione localizzativa non prevista dal legislatore nazionale;

  • il divieto sarebbe risultato discriminatorio, considerata la presenza di impianti appartenenti ad altri operatori sullo stesso edificio;

  • la prescrizione avrebbe ostacolato il completamento della rete e l'ingresso dell'operatore nel mercato locale.

Il TAR Liguria, Sezione II, con sentenza 13 giugno 2025, n. 686, respingeva il ricorso.

La controversia giungeva quindi dinanzi al Consiglio di Stato, che, con la sentenza n. 6527/2026, respingeva l'appello e confermava la legittimità della disciplina comunale esaminata.


2. Il fondamento normativo: l'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001


La questione deve essere inquadrata nella disciplina della legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

L'art. 8, comma 6, nel testo vigente, riconosce ai Comuni la facoltà di adottare regolamenti per perseguire due finalità:

  1. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;

  2. minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico.

Il medesimo articolo pone limiti espressi all'esercizio di tale potestà.

In particolare, vieta l'introduzione di limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio e impedisce ai Comuni di incidere, anche indirettamente, sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità riservati allo Stato.

Da questa disposizione deriva una distinzione fondamentale.

La determinazione dei livelli di esposizione elettromagnetica appartiene allo Stato; la regolamentazione del corretto insediamento territoriale degli impianti rientra, nei limiti previsti dalla legge, nelle competenze comunali.

La minimizzazione dell'esposizione con riferimento ai siti sensibili costituisce, inoltre, una finalità espressamente riconosciuta alla potestà regolamentare locale.

Pertanto, non ogni misura comunale che tenga conto dell'esposizione elettromagnetica può essere automaticamente considerata un'indebita invasione della competenza statale.

È invece necessario verificare il contenuto concreto della disposizione e i suoi effetti sulla localizzazione degli impianti.


3. La sentenza n. 6527/2026: perché la distanza di 50 metri è stata considerata legittima


Il nucleo della motivazione è contenuto nei paragrafi 8.3.1–8.3.5 della sentenza.

Il Consiglio di Stato distingue la fissazione dei livelli massimi di esposizione, riservata alla disciplina statale, dalla possibilità per i Comuni di introdurre cautele localizzative finalizzate alla minimizzazione dell'esposizione.

Al § 8.3.3, il Collegio riconosce che la previsione regolamentare di Sanremo presenta una finalità radioprotezionistica.

Ritiene, tuttavia, che questa circostanza non ne determini automaticamente l'illegittimità, perché la disposizione:

  • riguarda siti sensibili;

  • non introduce autonomi limiti massimi di esposizione;

  • non impedisce necessariamente la copertura del territorio, essendo prevista una deroga per documentate esigenze tecniche.

Il punto centrale non è quindi il valore numerico della distanza, considerato isolatamente, ma l'effetto complessivo della prescrizione sulla possibilità di realizzare una rete funzionante.

La decisione non stabilisce che 50 metri costituiscano una distanza valida per tutti i Comuni italiani.

Riconosce, invece, che una prescrizione di tale natura può risultare compatibile con il quadro normativo nazionale quando non si traduca in un divieto assoluto e quando l'operatore possa dimostrare la necessità di una diversa localizzazione.


4. Il confronto con la Corte costituzionale n. 331/2003


Per comprendere la portata della sentenza è indispensabile richiamare la decisione della Corte costituzionale 7 novembre 2003, n. 331.

La Consulta aveva esaminato una disposizione della Regione Lombardia che vietava l'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione entro la distanza inderogabile di 75 metri dal perimetro di determinate aree sensibili.

La disposizione comprendeva, tra gli altri, asili, edifici scolastici, strutture socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani e orfanotrofi.

La Corte dichiarava costituzionalmente illegittima tale previsione, rilevando che un divieto generalizzato e inderogabile avrebbe potuto impedire, soprattutto nei contesti territoriali caratterizzati da una significativa concentrazione di luoghi protetti, la realizzazione di una rete completa di infrastrutture.

È però importante precisare un aspetto spesso trascurato.

La stessa sentenza n. 331/2003 distingueva il divieto di installazione entro una fascia di rispetto inderogabile dal divieto di installazione direttamente in corrispondenza di determinate aree sensibili.

La Corte non dichiarava infatti illegittima la distinta previsione regionale relativa all'installazione in corrispondenza dei siti protetti, ritenendola riconducibile a un criterio localizzativo, poiché non impediva di individuare localizzazioni alternative.

Il precedente costituzionale non può quindi essere riassunto nell'affermazione secondo cui ogni divieto di installazione nelle vicinanze di un sito sensibile sarebbe illegittimo.

La valutazione riguarda, piuttosto, la portata concreta della limitazione e la sua compatibilità con la realizzazione della rete.

Su questo quadro interviene la sentenza n. 6527/2026, che valorizza in particolare la possibilità di superare la distanza ordinariamente prevista mediante una deroga tecnica.

Ne deriva una conseguenza importante: una fascia di rispetto non è necessariamente illegittima per il solo fatto di essere espressa in metri, ma non è neppure automaticamente legittima perché formalmente derogabile.

Occorre sempre valutarne l'effettivo funzionamento e la compatibilità con le esigenze di copertura.


5. La deroga tecnica come elemento decisivo del regolamento


Il § 8.3.5 della sentenza rappresenta il passaggio più rilevante per la redazione dei regolamenti comunali.

La disposizione del Comune di Sanremo consentiva all'operatore di collocare un nuovo impianto a una distanza inferiore a 50 metri quando fosse tecnicamente dimostrata la necessità di tale soluzione per garantire il servizio e la copertura del bacino di utenza.

Secondo il Consiglio di Stato, proprio questa possibilità impediva di qualificare la prescrizione come un divieto inderogabile.

Il Collegio precisa inoltre che spetta all'operatore richiedere la deroga e dimostrare le esigenze tecniche o di servizio che ne giustificano il riconoscimento.

La deroga assume pertanto una funzione essenziale: permette di contemperare la preferenza localizzativa espressa dal regolamento con le concrete esigenze di sviluppo della rete.

Da tale principio discendono alcune indicazioni operative.

Un regolamento comunale dovrebbe evitare clausole che escludano in modo automatico e definitivo qualsiasi installazione in prossimità dei siti protetti, senza considerare le esigenze di copertura.

Allo stesso tempo, l'eventuale richiesta di deroga deve essere fondata su elementi tecnici verificabili.

Sul piano applicativo, ritengo quindi opportuno che la disciplina comunale individui con chiarezza la documentazione necessaria a rappresentare le esigenze di servizio, le modalità di valutazione delle alternative localizzative e i criteri di motivazione delle determinazioni amministrative.

Si tratta di indicazioni operative ricavate dal principio di proporzionalità e dalla necessità di un'istruttoria adeguata, non di ulteriori adempimenti espressamente introdotti dalla sentenza.


6. Che cosa può essere qualificato come sito sensibile ai fini del piano antenne?


Questo è uno degli aspetti più delicati della pianificazione comunale.

La legge n. 36/2001 utilizza l'espressione siti sensibili individuati in modo specifico, ma non contiene un elenco nazionale tassativo degli immobili o dei luoghi qualificabili come tali.

Ne consegue che la concreta individuazione dei siti richiede l'esame della disciplina regionale applicabile e dei criteri localizzativi previsti dal regolamento comunale.

Occorre soprattutto evitare un equivoco interpretativo: la sentenza n. 6527/2026 non risolve direttamente questo problema.


6.1. Che cosa ha effettivamente deciso il Consiglio di Stato?

La controversia riguardava l'applicazione della disciplina distanziale comunale in relazione a un sito sensibile scolastico.

Il Consiglio di Stato non ha però formulato una definizione generale di sito sensibile, né ha esaminato analiticamente tutte le categorie di immobili eventualmente assoggettabili a tutela.

Anzi, al § 8.3.5, la Sezione ha ritenuto superfluo, nel caso concreto, stabilire se le zone interessate dovessero essere qualificate come aree oppure come siti e se fossero state specificamente individuate.

Il Collegio ha valorizzato, a tale fine, la possibilità di superare la limitazione attraverso la dimostrazione delle esigenze tecniche di servizio.

Questo passaggio deve essere letto con precisione.

La sentenza non elimina il requisito legale della specifica individuazione dei siti sensibili, che continua a essere espressamente previsto dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.

Semplicemente, non ha ritenuto necessario risolvere quella questione nella controversia esaminata.

Di conseguenza, sarebbe improprio utilizzare la sentenza per sostenere che qualsiasi categoria di immobili possa essere assoggettata, senza ulteriori verifiche, a una fascia di rispetto comunale.


6.2. Scuole, ospedali, RSA, oratori e parchi gioco: il quadro normativo regionale

Un riferimento normativo particolarmente significativo è costituito dalla legge regionale Lazio 23 novembre 2022, n. 19, art. 9, comma 7, che disciplina i criteri generali per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile e delle tecnologie assimilate.

La lettera b), numero 2), individua espressamente alcune categorie di immobili e aree controindicati alla localizzazione e alla realizzazione delle infrastrutture.

Le categorie contemplate sono:

Categoria di immobili o aree

Previsione nella L.R. Lazio n. 19/2022

Immobili adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado

Espressa

Asili

Espressa

Strutture di accoglienza socio-assistenziale

Espressa

Ospedali

Espressa

Carceri

Espressa

Oratori

Espressa

Parchi gioco

Espressa

Case di cura

Espressa

Residenze per anziani

Espressa

Orfanotrofi e strutture similari

Espressa

La disposizione fa salva l'ipotesi degli impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 5 W.

La normativa regionale, dunque, non limita la propria attenzione ai soli edifici scolastici e sanitari, ma contempla anche strutture socio-assistenziali, luoghi destinati a specifiche attività collettive e istituti penitenziari.

Questa elencazione deriva dalla legge regionale Lazio, non dalla sentenza n. 6527/2026.

Inoltre, l'espressione normativa aree e/o edifici controindicati non deve essere automaticamente equiparata a un divieto assoluto e inderogabile di installazione.

La disciplina regionale va interpretata nel suo complesso e in conformità con i principi stabiliti dalla legislazione statale, compresa la necessità di garantire la copertura radioelettrica del territorio.

La classificazione prevista nel Lazio non può neppure essere estesa automaticamente ai Comuni di altre Regioni, per i quali occorre verificare le disposizioni territorialmente applicabili.


6.3. I parchi pubblici e le aree verdi sono sempre siti sensibili?

No. Non esiste un principio nazionale secondo cui ogni area verde pubblica costituisca automaticamente un sito sensibile.

La distinzione emerge chiaramente proprio dalla normativa laziale.

L'art. 9, comma 7, lett. b), n. 2), menziona espressamente i parchi gioco tra le localizzazioni controindicate.

Diversamente, la lettera a), numero 7), considera il verde pubblico e i servizi pubblici di livello locale tra le possibili localizzazioni preferenziali, fatta eccezione per le categorie contemplate dalla disposizione relativa agli immobili controindicati.

La diversa formulazione non è casuale e impone di distinguere tra spazi verdi genericamente destinati alla fruizione collettiva e aree specificamente dedicate ad attività protette.

Non sarebbe pertanto corretto considerare automaticamente siti sensibili tutti i giardini comunali, i parchi urbani o le aree verdi attrezzate, prescindendo dalla loro effettiva destinazione e dal quadro normativo applicabile.


6.4. Le abitazioni e i quartieri residenziali possono essere siti sensibili?

La sola destinazione residenziale di un immobile o di un quartiere non è sufficiente, di per sé, a giustificare una limitazione generalizzata alla localizzazione delle infrastrutture.

L'art. 8, comma 6, vieta espressamente le limitazioni relative ad aree generalizzate del territorio.

Di conseguenza, un regolamento comunale che individui indiscriminatamente interi quartieri residenziali come zone interdette rischierebbe di trasformare un criterio localizzativo in un divieto territoriale incompatibile con la disciplina statale.

Questo non esclude che le caratteristiche urbanistiche e insediative di determinate aree possano assumere rilievo nella pianificazione.

Tali valutazioni, però, devono essere ricondotte alla funzione di corretto insediamento urbanistico e territoriale ed esercitate senza compromettere la diffusione della rete.

Occorre quindi distinguere tra la valutazione urbanistica del contesto e la qualificazione di uno specifico immobile come sito sensibile ai fini della minimizzazione dell'esposizione.


7. Come devono essere individuati i siti sensibili? I criteri previsti dalla Regione Lazio


La normativa regionale laziale offre indicazioni particolarmente utili anche dal punto di vista metodologico.

L'art. 9, comma 7, lett. d), della L.R. n. 19/2022 individua cinque criteri generali per la corretta individuazione dei siti sensibili.

Specificità del sito. Il vincolo deve essere dettagliato, puntuale, specifico, noto e conoscibile.

Rigorosa individuazione dell'area tutelata. Il perimetro dell'area sottoposta a vincolo distanziale deve essere definito in modo netto, conoscibile, accessibile e verificabile.

Criterio di misurazione. La legge regionale dispone che l'area da tutelare sia misurata dal baricentro dell'immobile individuato come sito sensibile e non dalle sue pertinenze.

Valutazione complessiva. L'individuazione dei siti deve essere accompagnata da una valutazione d'insieme, evitando che la combinazione dei vincoli determini divieti generalizzati di localizzazione.

Garanzia della copertura. Devono essere assicurate alternative idonee a garantire il segnale radioelettrico.

La disciplina dimostra l'importanza di una pianificazione supportata da elaborazioni tecniche e cartografiche.

L'identificazione dei luoghi tutelati non dovrebbe infatti risolversi in una generica elencazione di categorie di immobili, senza considerare la loro distribuzione sul territorio e le conseguenze delle prescrizioni sulla copertura.

L'art. 9, comma 8, prevede inoltre che i Comuni individuino, con proprio regolamento, sia i siti maggiormente idonei all'installazione sia i siti sensibili, anche mediante modifiche o integrazioni degli strumenti di programmazione urbanistica.

Queste disposizioni costituiscono un riferimento normativo diretto per i Comuni del Lazio.

Per gli enti appartenenti ad altre Regioni, i medesimi criteri possono offrire spunti metodologici, ma non sostituiscono la verifica delle specifiche norme regionali vigenti.


8. Siti sensibili e beni storico-culturali: due diverse esigenze di tutela


Un'ulteriore distinzione riguarda i luoghi caratterizzati da un particolare valore storico, architettonico o paesaggistico.

Tali luoghi non devono essere automaticamente assimilati ai siti sensibili individuati ai fini della minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici.

La loro protezione può trovare fondamento nella distinta funzione di corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, nonché nella disciplina dei beni culturali e del paesaggio, secondo le rispettive competenze.

Su questo tema è intervenuto il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 23 febbraio 2026, n. 1442, relativa a una controversia tra il Comune di Venezia e un operatore di telecomunicazioni.

La vicenda riguardava il diniego all'installazione di una stazione radio base, in relazione anche all'impatto visivo che la struttura avrebbe prodotto su un bene di interesse storico-culturale.

Il Consiglio di Stato ha distinto l'esercizio della potestà pianificatoria comunale dall'attività di tutela dei beni culturali riservata agli organi statali competenti.

In particolare, la Sezione ha ritenuto che la scelta comunale, nella specifica fattispecie, potesse essere ricondotta alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla preservazione delle modalità di fruizione visiva del bene, nell'ambito di una prescrizione localizzativa circoscritta.

La pronuncia assume interesse perché conferma che le scelte localizzative possono rispondere anche a esigenze di inserimento territoriale e valorizzazione del patrimonio culturale, purché siano esercitate nei limiti delle competenze comunali.

Non significa, però, che qualsiasi area di pregio possa essere dichiarata indiscriminatamente inedificabile per le infrastrutture di telecomunicazione.

La distinzione è fondamentale: un luogo può richiedere particolari cautele localizzative per ragioni storico-culturali senza essere, per questo, un sito sensibile dal punto di vista dell'esposizione elettromagnetica.


9. Le implicazioni per la redazione dei regolamenti comunali e dei piani antenne


Le sentenze del Consiglio di Stato nn. 6527 e 1442 del 2026, lette congiuntamente al quadro legislativo nazionale e regionale, offrono indicazioni importanti per le Amministrazioni comunali.

La pianificazione degli impianti non deve essere considerata un mero esercizio cartografico, ma un'attività amministrativa complessa, nella quale convergono valutazioni giuridiche, urbanistiche e radioelettriche.

A mio avviso, nella predisposizione di un regolamento comunale, occorre prestare particolare attenzione a cinque profili.

9.1. Distinguere le diverse ragioni di tutela

Le prescrizioni urbanistiche, quelle relative alla minimizzazione dell'esposizione elettromagnetica e quelle finalizzate alla valorizzazione di specifici contesti territoriali devono essere chiaramente distinguibili.

La sovrapposizione indistinta di tali finalità può creare incertezze interpretative e compromettere la sostenibilità giuridica delle previsioni regolamentari.


9.2. Verificare la normativa regionale applicabile

La disciplina nazionale stabilisce i limiti generali della potestà comunale, ma la legislazione regionale può introdurre criteri specifici per l'individuazione dei siti.

La corretta redazione di un piano antenne richiede quindi una ricognizione preventiva e aggiornata delle fonti applicabili al territorio interessato.


9.3. Individuare puntualmente gli immobili e le aree tutelate

Occorre garantire la conoscibilità e la verificabilità delle prescrizioni localizzative.

Per i Comuni del Lazio, tale esigenza trova un espresso riferimento nei criteri dell'art. 9, comma 7, lett. d), della L.R. n. 19/2022.

La cartografia dovrebbe rendere identificabili le localizzazioni protette e permettere di comprendere gli effetti delle eventuali distanze previste dal regolamento.


9.4. Evitare che i vincoli producano un divieto generalizzato

La legittimità delle prescrizioni non può essere valutata esclusivamente considerando ciascuna fascia di tutela in modo isolato.

È necessario considerare anche il loro effetto complessivo sulla disponibilità di localizzazioni utilizzabili.

Una pluralità di limitazioni apparentemente circoscritte potrebbe infatti determinare, nel suo insieme, l'impossibilità di sviluppare la rete in una parte significativa del territorio comunale.


9.5. Disciplinare correttamente le deroghe tecniche

Quando vengono introdotte distanze minime, la previsione di una deroga fondata su esigenze tecniche documentate costituisce un elemento di particolare rilevanza alla luce della sentenza n. 6527/2026.

La disciplina dovrebbe essere chiara e compatibile con il procedimento autorizzativo previsto dall'art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

La regolamentazione non deve tuttavia introdurre titoli autorizzativi autonomi o aggravamenti procedimentali non consentiti.


10. La presenza di altri operatori sullo stesso edificio non rende illegittimo il diniego


La sentenza n. 6527/2026 affronta anche una questione particolarmente frequente nella prassi: la presenza di altre infrastrutture sul sito prescelto.

Iliad aveva contestato il diniego anche sotto il profilo della disparità di trattamento, osservando che sull'edificio erano già installati impianti appartenenti a operatori concorrenti.

Il Consiglio di Stato ha respinto la censura.

In particolare, ai §§ 9.3.1–9.3.3, ha rilevato che non era stato dimostrato che gli impianti esistenti fossero stati autorizzati nella vigenza dell'attuale regolamento e in assenza delle condizioni che avrebbero consentito la deroga.

Il semplice fatto che altri operatori fossero già presenti non bastava, quindi, a dimostrare un trattamento discriminatorio.

La Sezione ha inoltre respinto la censura relativa al pregiudizio concorrenziale, richiamando il principio secondo cui la tutela della concorrenza non comporta un diritto incondizionato dell'operatore a ottenere la localizzazione prescelta.

Anche questo profilo conferma la necessità di un bilanciamento concreto tra interessi pubblici e privati.

La presenza di infrastrutture precedenti, le esigenze di copertura e le condizioni autorizzative dei diversi operatori devono essere valutate sulla base delle circostanze effettive, senza automatismi.


11. Le opere di telecomunicazione rimangono infrastrutture di interesse generale


Le conclusioni della sentenza devono essere coordinate con l'art. 43 del d.lgs. n. 259/2003, che disciplina le infrastrutture di comunicazione elettronica e ne prevede l'assimilazione alle opere di urbanizzazione primaria.

Questa qualificazione assume rilievo per la realizzazione delle reti e per il rapporto tra infrastrutture e disciplina territoriale.

La sentenza n. 6527/2026 non mette in discussione tale assetto.

Il riconoscimento della potestà pianificatoria comunale non equivale all'attribuzione di un potere illimitato di impedire nuove installazioni.

Il Comune deve esercitare le proprie competenze assicurando il rispetto della normativa statale e regionale, senza compromettere ingiustificatamente l'interesse pubblico alla diffusione dei servizi di comunicazione elettronica.

La pianificazione costituisce pertanto uno strumento di coordinamento territoriale, non una disciplina alternativa al Codice delle comunicazioni elettroniche.


12. Conclusioni: verso una pianificazione comunale più efficace e giuridicamente sostenibile


La sentenza del Consiglio di Stato n. 6527/2026 rappresenta un importante chiarimento sui poteri comunali in materia di localizzazione delle antenne.

La sua portata non deve essere né minimizzata né sopravvalutata.

Da un lato, il Consiglio di Stato riconosce che una misura distanziale finalizzata alla minimizzazione dell'esposizione può essere legittima quando non introduce nuovi limiti elettromagnetici e non impedisce il funzionamento della rete.

Dall'altro, non fornisce una definizione generale di sito sensibile, non stabilisce una fascia di rispetto nazionale di 50 metri e non autorizza l'introduzione di divieti territoriali indiscriminati.

La reale importanza della decisione consiste nel riconoscimento di uno spazio di intervento comunale effettivo, ma subordinato al rispetto di proporzionalità, compatibilità tecnica e disciplina legislativa.

La qualificazione dei siti sensibili resta invece una questione da affrontare attraverso la corretta applicazione della normativa nazionale e regionale.

La disciplina della Regione Lazio rappresenta, sotto questo profilo, un esempio particolarmente articolato di individuazione delle categorie di immobili e dei criteri di delimitazione delle aree tutelate.

Per le Amministrazioni comunali, la conseguenza operativa è chiara: un piano antenne giuridicamente sostenibile non si costruisce moltiplicando i divieti, ma individuando localizzazioni motivate, prescrizioni proporzionate e strumenti idonei a contemperare la protezione dei luoghi sensibili con le esigenze delle reti di telecomunicazione.

La qualità dell'istruttoria, la conoscenza della giurisprudenza e l'integrazione tra analisi giuridica e valutazione tecnica assumono, in questo contesto, un ruolo determinante.


Domande frequenti sulle antenne e sui siti sensibili


Qual è la distanza minima obbligatoria tra un'antenna e una scuola?

Non esiste una distanza minima nazionale generalizzata, espressa in metri, applicabile a tutte le stazioni radio base rispetto agli edifici scolastici. I Comuni possono prevedere specifici criteri localizzativi nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 e dalla normativa regionale applicabile. La sentenza del Consiglio di Stato n. 6527/2026 ha ritenuto legittima, nel caso esaminato, una distanza di 50 metri derogabile per esigenze tecniche.


Che cosa si intende per sito sensibile nel piano antenne?

La legge n. 36/2001 non contiene una definizione nazionale tassativa. L'individuazione concreta richiede l'esame della disciplina regionale e comunale. Nel Lazio, l'art. 9, comma 7, della L.R. n. 19/2022 individua specifiche categorie di immobili e stabilisce criteri per la delimitazione dei siti sensibili.


Ospedali, RSA e case di cura sono siti sensibili?

Sono categorie espressamente contemplate dalla normativa regionale del Lazio tra gli immobili controindicati alla localizzazione degli impianti, alle condizioni previste dall'art. 9, comma 7, lett. b), n. 2, della L.R. n. 19/2022. Per altre Regioni è necessario verificare la normativa territorialmente applicabile.


I parchi pubblici possono essere considerati siti sensibili?

Non automaticamente. La normativa laziale distingue i parchi gioco, espressamente considerati tra le localizzazioni controindicate, dal verde pubblico genericamente inteso, che può rientrare tra le aree preferenziali. La qualificazione dipende dalla destinazione del sito e dalla disciplina applicabile.


Un Comune può vietare l'installazione di antenne nei pressi delle scuole?

Può prevedere prescrizioni localizzative conformi all'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, ma non introdurre limitazioni generalizzate incompatibili con la realizzazione della rete. La sentenza n. 6527/2026 riconosce particolare rilievo alla possibilità di derogare alla distanza minima in presenza di esigenze tecniche documentate.


Che cosa accade se l'operatore dimostra che il sito è indispensabile per la copertura?

Quando il regolamento prevede una deroga tecnica, l'operatore può richiederne l'applicazione, documentando le esigenze di servizio. L'Amministrazione deve valutare la richiesta secondo la disciplina applicabile e sulla base di un'adeguata istruttoria.


Assistenza legale specialistica nella pianificazione delle infrastrutture di telecomunicazione


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La crescente complessità della disciplina rende essenziale una valutazione giuridica specialistica delle scelte localizzative, soprattutto nella definizione dei siti sensibili, delle condizioni di deroga e del rapporto tra pianificazione comunale ed esigenze di copertura radioelettrica.


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Fonti normative e giurisprudenziali


  1. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 agosto 2026, n. 6527 – Massima ufficiale, Giustizia Amministrativa · Testo della decisione riprodotto su Lexambiente.

  2. TAR Liguria, Sez. II, 13 giugno 2025, n. 686 – Testo della decisione.

  3. Corte costituzionale, 7 novembre 2003, n. 331 – Testo e massime ufficiali.

  4. Legge 22 febbraio 2001, n. 36, art. 8, comma 6 – Normattiva.

  5. D.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, artt. 43 e 44 – Codice delle comunicazioni elettroniche, Normattiva.

  6. Legge regionale Lazio 23 novembre 2022, n. 19, art. 9, commi 7–9 – Testo coordinato ufficiale del Consiglio regionale.

  7. Consiglio di Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2026, n. 1442 – Testo della decisione.

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