Antenne: la Corte Costituzionale impone il rispetto vincolo paesaggistico (sent. 121/2026)
- Gabriele De Luca
- 1 giorno fa
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Con la sentenza n. 121 del 6 luglio 2026 (Pres. Amoroso, Red. D'Alberti), la Corte costituzionale è tornata a occuparsi del delicato equilibrio tra sviluppo delle reti di telecomunicazione e tutela dei beni collettivi, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 54-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche (d.lgs. n. 259/2003). La pronuncia merita attenzione perché traccia con nettezza il confine oltre il quale la semplificazione amministrativa — pur legittima — non può spingersi: la cancellazione in radice della tutela paesaggistica.
La vicenda: un'antenna su terre collettive a Valmontone
Il giudizio nasce da una controversia concreta e, per chi opera nel Lazio, tutt'altro che inconsueta. L'Associazione regionale università agrarie del Lazio aveva denunciato l'occupazione di proprietà collettive nel Comune di Valmontone da parte di una società di infrastrutture wireless, alla quale l'Università agraria locale aveva concesso in locazione una porzione di terreno per l'installazione di una stazione radio base.
Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Umbria e Toscana, investito d'ufficio della questione, ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale sull'art. 54-bis del Codice delle comunicazioni elettroniche, introdotto nel 2023 dal c.d. decreto PNRR (d.l. n. 13/2023, conv. in l. n. 41/2023). La disposizione, per favorire la diffusione delle reti ad alta velocità nelle zone gravate da usi civici, prevedeva due distinte deroghe: da un lato, l'esclusione della necessità dell'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso prevista dall'art. 12, secondo comma, della storica legge n. 1766 del 1927; dall'altro, la disapplicazione del vincolo paesaggistico che grava ex lege sulle zone di uso civico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali.
I parametri evocati dal rimettente erano numerosi: gli artt. 3, 9, 24 e 77, secondo comma, della Costituzione.
Le questioni respinte: decretazione d'urgenza, ragionevolezza e diritto di difesa
La Corte ha anzitutto sgomberato il campo dalle censure più deboli.
Quanto all'art. 77 Cost., i giudici hanno ribadito il consolidato orientamento secondo cui il sindacato sulla decretazione d'urgenza è limitato ai casi di evidente mancanza dei presupposti. La disposizione censurata, inserita in un decreto-legge dichiaratamente finalizzato all'attuazione del PNRR — che include tra i propri obiettivi la copertura del territorio con reti a banda ultra-larga — è stata ritenuta materialmente omogenea rispetto alla finalità complessiva dell'atto normativo. Nessuna violazione, dunque.
Non è andata meglio alla censura fondata sull'art. 24 Cost. Il rimettente lamentava che l'esenzione dall'autorizzazione privasse le collettività titolari degli usi civici della possibilità di opporsi alle installazioni. La Corte ha però osservato che la norma non incide affatto sulla tutela giurisdizionale: disciplina il procedimento autorizzatorio, non il diritto di azione. Le comunità interessate conservano la possibilità di far valere i propri interessi nel procedimento — anche grazie agli obblighi di pubblicità dell'istanza previsti dall'art. 44, comma 5, del Codice — e di impugnare l'autorizzazione dinanzi al giudice amministrativo.
Inammissibile, infine, la questione sollevata per disparità di trattamento (art. 3 Cost.): il rimettente si era limitato a evocare genericamente ospedali, autostrade e scuole come termini di raffronto, senza indicare una specifica disciplina quale tertium comparationis.
Il cuore della decisione: la prima parte dell'art. 54-bis è legittima
Il passaggio più significativo per gli operatori riguarda l'esonero dall'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso ex art. 12 della legge n. 1766/1927. Qui la Corte ha respinto la questione, con una motivazione che consolida la propria giurisprudenza in materia di domini collettivi.
Il mutamento di destinazione — ricordano i giudici richiamando in particolare la sentenza n. 71 del 2020 — non contrasta con il regime di indisponibilità del bene collettivo. A differenza dell'alienazione, che trasforma il bene demaniale in allodiale, il mutamento di destinazione è uno strumento di gestione di beni che restano collettivi: il terreno conserva il proprio rilievo pubblicistico e la nuova destinazione deve arrecare un reale beneficio alla collettività che ne rimane titolare. La tutela degli usi civici, osserva la Corte, non può risolversi in una conservazione statica, ma deve tradursi in un regime di gestione coerente con l'evoluzione dell'economia agricola e ambientale.
Su queste premesse, la valutazione generale e astratta di compatibilità tra le infrastrutture di telecomunicazione e la destinazione dei terreni gravati da usi civici, compiuta una volta per tutte dal legislatore, è frutto di un bilanciamento: i benefici in termini di innovazione, efficienza e coesione sociale — anche per le stesse comunità titolari — giustificano, secondo la Corte, la semplificazione, senza vanificare il regime di indisponibilità dei beni.
La censura accolta: il vincolo paesaggistico non si può azzerare
Ben diversa la sorte della seconda parte della norma, quella che escludeva tout court l'applicazione del vincolo paesaggistico. Qui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 9 Cost.
Il ragionamento muove dal riconoscimento, ormai consolidato, della funzione ambientale degli usi civici: sin dalla legge Galasso del 1985 le zone gravate da usi civici sono beni paesaggistici ex lege, e la giurisprudenza costituzionale ha da tempo affermato l'esistenza di uno specifico interesse unitario della comunità nazionale alla loro conservazione, quale prodotto dell'integrazione tra uomo e ambiente naturale — un interesse che opera a favore non solo delle collettività locali, ma della generalità dei consociati e delle future generazioni.
Prima del 2023, l'installazione di impianti nelle zone vincolate era comunque soggetta a una valutazione caso per caso di compatibilità paesaggistica: l'art. 43, comma 5, del Codice faceva espressamente salve le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali, e il parere contrario dell'amministrazione preposta alla tutela impediva il perfezionamento del procedimento. L'art. 54-bis ha invece segnato — sono parole della Corte — un radicale "cambio di passo", stabilendo in via generale e astratta la prevalenza dell'interesse alla diffusione delle reti rispetto alla tutela ambientale.
Ed è qui che la semplificazione oltrepassa il limite costituzionale. Le esigenze di celerità possono giustificare l'eliminazione di un'autorizzazione, ma non possono condurre alla negazione in radice di ogni garanzia di tutela ambientale: i vincoli paesaggistici richiedono valutazioni specifiche, legate al singolo contesto territoriale e rimesse alle autorità preposte. Il bilanciamento tra tutela del paesaggio e altri interessi generali deve realizzarsi in sede procedimentale, secondo il principio di proporzionalità — non essere risolto una volta per tutte dal legislatore con un'automatica valutazione di prevalenza.
Cosa cambia in concreto
L'assetto che esce dalla sentenza può riassumersi così: per installare infrastrutture di comunicazione elettronica ad alta velocità su terreni gravati da usi civici non occorre l'autorizzazione regionale al mutamento di destinazione d'uso, ma torna pienamente applicabile il vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera h), del Codice dei beni culturali. Gli operatori dovranno quindi ottenere il parere positivo della Soprintendenza deputata alla paesaggistica, con la valutazione caso per caso della compatibilità dell'intervento e il ruolo determinante dell'amministrazione preposta alla tutela.
Per le università agrarie, i comuni e le collettività titolari di diritti civici, la pronuncia restituisce uno strumento di presidio essenziale: la possibilità di far valere le ragioni della tutela paesaggistica nel procedimento autorizzatorio e, se del caso, in sede giurisdizionale amministrativa.
Da segnalare, infine, il monito conclusivo della Corte, che rinnova l'invito — già formulato nella sentenza n. 125 del 2025 — a un aggiornamento organico della disciplina degli usi civici, ancora in larga parte affidata alla legge del 1927: un settore nel quale si intrecciano l'interesse delle comunità locali, la tutela dell'ambiente, la protezione della proprietà e le esigenze delle opere pubbliche e delle infrastrutture. Un invito che, a quasi un secolo dalla legge n. 1766, suona sempre più come un'urgenza.




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