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Tribunale di Velletri dà ragione al Comune: canoni di locazione per antenne telefoniche si pagano secondo il diritto privato, non con il CUP

  • Immagine del redattore: Gabriele De Luca
    Gabriele De Luca
  • 4 ore fa
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Tribunale Ordinario di Velletri, con sentenza del 23 marzo 2026, ha confermato in pieno le ragioni di un Comune del Lazio contro un Gestore telefonico, rigettando l’opposizione al decreto ingiuntivo e condannando la società al pagamento dei canoni di locazione maturati.


I fatti della sentenza


Il Comune aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il recupero di 26.054,68 euro di canoni non pagati relativi agli anni 2020-2023 per l’installazione di una stazione radio base su terreno comunale. Il Gestore aveva poi proposto opposizione sostenendo che dovesse applicarsi il regime del Canone Unico Patrimoniale (CUP) ex Legge 160/2019 e che le clausole contrattuali fossero nulle ai sensi dell’art. 93 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (d.lgs. 259/2003), e dunque il canone di 800 euro.


Ebbene, il Giudice ha respinto tutte le argomentazioni del Gestore ritenendo di dover valorizzare i seguenti elementi:

  • Il terreno concesso in locazione fa parte del patrimonio disponibile del Comune, non di quello indisponibile (art. 826 c.c.).

  • Non ricorrono i requisiti soggettivi e oggettivi per qualificare l’area come soggetta a regime pubblicistico (nessuna destinazione a servizio pubblico di competenza comunale).


Pertanto, ha concluso il Tribunale, si applicano le regole del diritto privato (art. 828 c.c.) e il contratto di locazione è pienamente valido e il Comune può legittimamente pretendere il canone di locazione concordato in sede contrattuale (7.000 euro annui nel caso esaminato).


Risultato: opposizione rigettata, decreto ingiuntivo confermato, condanna del Gestore al pagamento del dovuto più spese di lite liquidate in 3.500 euro.


Perché questa sentenza è importante per tutti i Comuni italiani


Questa decisione si inserisce nella giurisprudenza maggioritaria che distingue chiaramente tra:

  • Beni demaniali o patrimonio indisponibile → possibile applicazione di canoni amministrativi (TOSAP/COSAP o CUP)

  • Beni del patrimonio disponibile → disciplina privatistica e piena libertà contrattuale del Comune


Nel caso delle antenne, quando il Comune concede un’area in locazione semplice (come avvenuto a Gorga), non è obbligato ad applicare il CUP e può pretendere il canone concordato nel contratto di locazione.

Molti gestori di telefonia mobile (tra cui INWIT, TIM, Vodafone, WindTre e altri tower company) tentano spesso di imporre il CUP anche su contratti di locazione ordinari, riducendo o contestando i canoni dovuti. Questa sentenza ribadisce che non sempre ci riescono.


Recupero crediti Comuni vs Gestori Telefonici: opportunità concreta


Sono centinaia i Comuni che vantano crediti significativi verso i gestori di reti mobili per canoni di locazione non pagati o pagati solo parzialmente, spesso a causa di contestazioni sul regime applicabile (CUP vs diritto privato).

La sentenza del Tribunale di Velletri rappresenta un importante precedente utilizzabile in tutta Italia per:

  • Recuperare canoni arretrati

  • Far rispettare i contratti di locazione stipulati

  • Contrastare le richieste di riduzione unilaterale da parte degli operatori

Il nostro studio supporta da anni gli Enti Locali nella gestione e nel recupero stragiudiziale e giudiziale di questi crediti, con approccio specialistico nel settore delle telecomunicazioni e delle locazioni di siti per antenne.


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