Quesito
La capofila di un ATS, dotata di mandato con rappresentanza, riceve da un Ente pubblico dei contributi esclusi dal campo di applicazione IVA. Successivamente, i predetti contributi vengono trasferiti in quota parte e in relazione alle specifiche esigenze, ai singoli associati.
Si chiede di sapere il regime IVA da applicare ai trasferimenti di somme tra capofila e associati.
Perché un’ATS
Questa particolare forma associativa, di carattere temporaneo, trova una sua cittadinanza in quell'area ‘grigia' del diritto, ormai sempre più vasta, alla quale vengono ricondotte tutte quelle figure ‘atipiche', createsi e cementatesi nell'uso comune, con le quali si organizzano e disciplinano le relazioni tra soggetti pubblici e organizzazioni private del terzo settore (ad esempio, associazioni e società cooperative) e/o imprese, sia per quanto attiene la fase del rapporto vero e proprio che per le fasi propedeutiche allo stesso.
Ciò premesso, tuttavia, si rileva che spesso l'ATS si caratterizza per il fatto che:
· le organizzazioni partecipanti non sono o non sono tutte imprese in senso proprio;
· il mandato alla organizzazione capogruppo (ad esempio, a un’associazione) è conferito non per la partecipazione ad una gara di appalto dei lavori o di servizi, bensì ai fini della progettazione, presentazione, attuazione e sperimentazione di un progetto, finanziato da un ente pubblico.
Risposta
Ai fini della determinazione del regime IVA nei passaggi di somme, nell'ambito di soggetti che partecipano a una ATS, assume rilevanza la natura dei trasferimenti che dovranno considerarsi imponibili se assimilabili a corrispettivi, ovvero esclusi qualora costituiscano semplici movimentazioni finanziarie (rendicontate).
Tanto premesso, nel caso evidenziato nel quesito, la capofila agisce sulla base di un mandato con rappresentanza, conseguentemente gli effetti giuridici, derivanti dai rapporti instaurati con l'ente (che eroga un contributo qualificabile come fuori campo IVA di cui all’art. 15, n. 3, dpr n. 633/1972, ossia “somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate”), ricadono in modo immediato e diretto nei confronti degli associati stessi.
Tanto premesso, i passaggi di fondi dalla capofila agli associati devono considerarsi mere movimentazioni finanziarie, di cui all'art. 2 comma 3 del dpr n. 633/1972, escluse dal campo di applicazione dell'IVA.
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