Mancata pubblicazione dell’istanza di autorizzazione: modificato il comma 5 dell’art. 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
- Gabriele De Luca
- 11 gen
- Tempo di lettura: 4 min
Aggiornamento: 4 giorni fa
L’articolo 27, introdotto nel corso dell’esame al Senato, della LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese” (GU n.281 del 3-12-2025, in vigore dal 18.12.2025) reca modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche, in relazione alla pubblicità alle istanze di autorizzazione per le nuove infrastrutture di comunicazione elettronica.
Nel dettaglio, il neo introdotto articolo 27 reca modifiche al comma 5 dell’articolo 44 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003; l’art. 44 è di particolare rilevanza in quanto reca la disciplina autorizzativa per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (c.d. antenne).
Si ricorda che, secondo il dettato dell’articolo 44 del citato Codice, l’istallazione di nuove infrastrutture è sottoposta ad autorizzazione (a differenza dell’inizio dell’attività di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica o “attivazione dell’impianto”, che è sottoposto alla SCIA).
In particolare, per le citate infrastrutture, occorre domandare l’autorizzazione al Comune competente per territorio, avviando ivi un procedimento da concludersi entro 60 giorni. L’articolo 44, al comma 10, prevede che l’autorizzazione si intende rilasciata per silenzio-assenso in mancanza di un provvedimento espresso con il maturare di un silenzio dei citati 60 giorni.
Nell’ambito del procedimento amministrativo occorre acquisire l’accertamento di compatibilità con i limiti elettromagnetici dell’Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente. Ai sensi del comma 5 del citato articolo 44, infatti, è previsto che l’ARPA si pronunci entro 30 giorni dall’avvio del procedimento a seguito della domanda.
Tuttavia, il comma 5 prevede anche che lo SPORTELLO locale competente (generalmente il SUAP) dia pubblicità all’istanza di autorizzazione – senza enti che siano coinvolti nel procedimento.
Sulla materia si è formata consistente giurisprudenza amministrativa, la quale appare orientata nel senso che il silenzio-assenso può perfezionarsi solo in presenza di un’istanza di autorizzazione che sia corredata da documentazione completa (si veda, per esempio, Consiglio di Stato, sezione VI, 27 dicembre 2023, n. 11203 e TAR Lazio (RM), sezione II, 21 novembre 2023, n. 17301), nell’ambito di un procedimento che abbia dato luogo anche alla previa pubblicazione di cui al comma 5. Invero la norma non regolava le conseguenze dell’omessa pubblicazione delle domande trasmesse dai Gestori ai Comuni.
Ne derivava che molti provvedimenti – espressi o taciti – autorizzativi venivano messi in discussione per la mancata previa pubblicazione in argomento, con aggravio di costi e tempi e per l’Ente competente e per il Gestore chiamato ad infrastrutturare con sempre più pressione da parte dello Stato centrale.
Per evitare che l’omessa pubblicazione potesse ritardare il processo di sviluppo del 5G nel Paese, e quindi l’installazione di stazioni radio-base, il legislatore ha pensato di regolarne e minimizzare per legge gli effetti.
Nel dettaglio, il neo introdotto articolo 27:
dispone che lo sportello locale competente, di cui al comma 5 dell’articolo 44, dia pubblicità alle istanze di autorizzazione per la realizzazione di nuove infrastrutture di comunicazione elettronica, anche mediante il proprio portale web dedicato (comma 1, lettera a);
introduce due nuovi periodi riferiti all’ipotesi che lo sportello locale competente (v. supra) non provveda a dare la prescritta pubblicità alla presentazione della domanda di autorizzazione (comma 1, lettera b).
A tale ultimo proposito, pertanto, il primo dei periodi approvati stabilisce che:
il termine di 30 giorni per il parere di conformità dell’ARPA decorra comunque, così potendosi maturare il silenzio-assenso;
la mancata pubblicazione non comporta un vizio del procedimento tale che il titolo autorizzativo, espresso o tacito che sia, possa essere annullato.
Il secondo periodo, infine, specifica che si configura solo una responsabilità del funzionario competente, e quindi il dirigente/responsabile del SUAP, RUP del procedimento, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990, per cui la mancata o tardiva emanazione del provvedimento di pubblicazione costituisce:
elemento di valutazione della performance individuale;
atto che genera una responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile.
Volendo tracciare un bilancio finale della novella normativa si può dire che il legislatore abbia operato un bilanciamento tra l’esigenza di pubblicità e quella di non ostacolare oltremodo l’azione dei Gestori. Se, però, è vero da un lato che la mancata pubblicazione dell’istanza è stata spesso utilizzata in maniera strumentale solo per ritardare l’installazione di stazioni radio-base (antenne), dall’altra il rischio è che si sia sacrificato troppo l’elemento partecipativo e democratico del processo amministrativo in materia di impianti ricetrasmittenti. La pubblicazione, infatti, ha lo scopo di mettere in condizione chiunque di aiutare l’Ente a prendere la decisione migliore, offrendo spunti, dati e informazioni utili (es. segnalazione di abusi edilizi sottaciuti, scarichi abusivi, discariche abusive, ecc.), sicché l’antenna avrebbe aggravato lo stato dei luoghi.
Con la novella, dunque, non si è proceduto ad eliminare tout-court l’adempimento, ma lo si è fortemente delegittimato, confinando le conseguenze residuali su un piano meramente disciplinare rispetto al funzionario competente: sanzioni che non compensano i rischi e i danni potenzialmente irreversibili che il territorio – in concreto – potrebbe subire da questo sopravvenuto deficit partecipativo.




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