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Concorsi della P.A.: illecito inserire nelle graduatorie definitive i non vincitori

Immagine del redattore: Gabriele De LucaGabriele De Luca

Pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso è una violazione della privacy.


Così si è espresso il Garante con Provvedimento dell'11 aprile 2024 a seguito di un reclamo presentato da un partecipante al concorso pubblico.


Sotto la lente del Garante è finita la pubblicazione sul sito web della PA che aveva bandito il concorso di numerosi atti e documenti, tra cui “gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato”.

Tali documenti, come ovvio, sono poi finiti anche sui social network ad opera di terzi.


“I soggetti pubblici - ha ricordato il Garante - quando operano nello svolgimento di procedure concorsuali devono trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle norme di settore applicabili, e quindi non è possibile pubblicare online dati dei partecipanti ai concorsi non previsti dalla legge. Non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specie quando la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale”.


Nel quantificare l’importo della sanzione, l’Autorità ha considerato anche l’atteggiamento collaborativo della PA, che ha rimosso gli elenchi in questione, seppur a seguito della richiesta di informazioni del Garante.

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