L’art. 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, ha introdotto in Italia il concetto di Green Community, attribuendo la competenza per lo sviluppo strategico e l’attuazione delle stesse ad una cabina di regia di cui fa parte anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Green Community è una forma di aggregazione innovativa tra soggetti pubblici (Enti locali confinanti, loro unioni, Università, Enti parco, Consorzi di bonifica ed altro in grado di valorizzare il progetto proposto) e privati che mira a razionalizzare ed efficientare – in un’ottica di sostenibilità – lo sfruttamento delle risorse dei territori periferici dello Stato.
Da tale definizione se ne desume innanzitutto che la Green Community è una comunità formalmente costituita, ovverossia un’associazione tra plurimi soggetti, persone giuridiche. In secundis, si evince come costoro debbano essere strategicamente e teleologicamente orientati al conseguimento di obiettivi comuni e legislativamente predefiniti. Tali scopi hanno come minimo comune denominatore il perseguimento – attraverso l’approvazione di un Piano d’Azione interno – di un incremento dei livelli di compatibilità e sostenibilità ambientale della crescita economica dei territori periferici dello Stato (“territori rurali e di montagna”).
Ne deriva, pertanto, che la Green Community da un lato è strumento per dirottare e pilotare verso logiche più “green” il normale dispiegarsi dell’attività economica e sociale quotidiana della comunità locale, e dall’altra è surrettizio e indiretto motore e volano di crescita della stessa.
La Green Community, infatti, ai sensi della legge n. 221 del 28 dicembre 2015, art. 72, co. 2, deve essere progettata per utilizzare e valorizzare le risorse (umane e materiali) locali, abbattendo quindi i livelli di disoccupazione e spopolamento, attraverso la concretizzazione di alcuni tra i seguenti obiettivi:
gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell’anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l’eolico, la cogenerazione e il biometano;
sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
integrazione dei servizi di mobilità;
sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l’uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.
Il comma 2, quindi, è chiaro nel disvelare le intenzioni virtuose del legislatore laddove intende suggerire una chiave di crescita “win-win”, stabilendo che per aversi green community debbano sussistere una serie di scopi aggregati e predefiniti che, nel loro insieme, in base alle peculiarità del territorio, innestino una forte correlazione funzionale tra crescita economica e sviluppo ecosostenibile.
«La strategia nazionale delle Green Communities – si legge – individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico».
Il compito di dettare normative di dettaglio volte a promuovere e stimolare la nascita di Green Community è demandato – ai sensi del comma 3 – a Regioni e Province autonome. Tuttavia, lo Stato centrale è intervenuto per sostenere anche economicamente la costituzione, proliferazione e sopravvivenza di queste forme nuove di associazione tra enti. Ne è prova il fatto che 30 progetti tesi all’attivazione di Green Community siano stati finanziati con fondi PNRR: nel marzo 2022 sono stati finanziati 3 progetti “Green Communities” detti pilota, i quali costituivano modello per il successivo avviso pubblico per la selezione di 30 Green Communities nell’ambito del PNRR, M2C1 Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 1 (Economia circolare e agricoltura sostenibile).
In definitiva, al settembre 2022 risultavano essere state finanziate 30 Green Communities in Italia. Non è escluso – anzi, è fortemente probabile – che periodicamente esse ricevano sovvenzioni costanti e strutturali, di tal che è possibile concludere che il processo di diffusione dell’istituzione “Green Community” non solo non sia destinato a tramontare con l’aggiudicazione (e consumazione) dei fondi PNRR, ma, a contrario, sia solo agli albori.
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