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Immagine del redattoreGabriele De Luca

Il dovere implicito della dichiarazione del terzo ex art. 547 cpc nel pignoramento effettuato ai sensi dell'art. 492 bis cpc

A seguito dell'introduzione della nuova forma di pignoramento presso terzi ai sensi dell'art. 492 bis cpc ad opera della Riforma Cartabia, diversi istituti di credito stanno eccependo di non essere tenuti a rilasciare la dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 cpc poiché non intimatagli dall'ufficiale giudiziario. 


In effetti, a ben vedere, il testo vigente dell'articolo 492 bis cpc non prevede, quale requisito dell'atto, il dovere per l'ufficiale giudiziario di inserire nel verbale di pignoramento l'invito al terzo a rendere la dichiarazione, ma ciò tuttavia non significa che il terzo non sia tenuto a rilasciarla.

L'art. 547, co. 1, cpc infatti recita: "Con dichiarazione a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, DEVE specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna".

L'atto di emettere la dichiarazione pertanto è - in generale - un DOVERE, e come tale non necessita di essere preceduto da alcun invito se il pignoramento è nelle forme ex art. 492 bis cpc, e cioè se è redatto e effettuato da un pubblico ufficiale.


A comprova della tesi circa obbligo IMPLICITO di rilasciare la dichiarazione del terzo, sovviene anche il dato letterale del nuovo art 492 bis cpc che, a tal fine, dispone l'obbligo per il pignorante di fornire l'indirizzo p.e.c. "AI FINI DELL'ART. 547 CPC": ne deriva senza alcun dubbio, quindi, che il pignorante abbia l'obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al terzo al fine certo di permettere a quest'ultimo di assolvere al dovere di rilasciare la propria dichiarazione "ai fini dell'art. 547 cpc".


Risulta evidente come la norma che regola questo tipo di pignoramento non subordina più la resa dalla dichiarazione a un previo invito; la dichiarazione è un obbligo implicito del terzo, il quale deve assolverlo utilizzando la pec fornita (questo sì) come richiesto dal codice.

Unica eccezione che quindi il terzo può opporre per non rendere la dichiarazione ex art. 547 è dunque la mancata comunicazione dell'indirizzo pec del creditore, a mezzo dell'ufficiale giudiziario.


La ragione per cui il legislatore ha omesso di replicare testualmente l'onere di invito già addossato al creditore è insito negli scopi che hanno animato la celebre riforma Cartabia.

L'art. 492 bis ha, infatti, finalità semplificatorie e acceleratorie: ne deriva che l'atto di pignoramento trasmesso nelle sue forme deve contenere solo una parte (essenziale per il diritto di difesa del debitore) delle indicazioni che erano proprie dell'atto di pignoramento classico ex art. 543 cpc, il quale del resto non è atto formato dall'Ufficiale Giudiziario, come quello semplificato ex art. 492 bis cpc.


Quello che emerge è una confusione tra i due istituti (pignoramento classico e semplificato), che peraltro sfocia in una irragionevole conclusione (quella di non essere tenuti al rilascio della dichiarazione del terzo), atteso che non è pensabile che il nuovo art. 492 bis cpc abbia introdotto una forma di pignoramento che non preveda la resa successiva di tale dichiarazione vista la sua indefettibilità ai fini del procedimento esecutivo che, altrimenti, non avrebbe in concreto un oggetto da aggredire e costringerebbe ingiustamente il creditore ad iscrivere la causa "al buio", sostenendo rischi e aggravi abnormi che lederebbero la credibilità del nostro sistema giuridico ed economico.

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