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Immagine del redattoreGabriele De Luca

Opposizione tardiva a convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c.: presupposti e procedimento.

Con l’interessante sentenza n. 15046/2023, pubblicata il 19.10.2023, il Tribunale di Roma, Sez. 6°, ha avuto modo di esprimersi nuovamente in materia di locazioni e rito correlato, e in particolare sui presupposti che avvallano la proponibilità dell’opposizione tardiva a convalida di sfratto di cui all’art. 668 c.p.c.

In fatto, la conduttrice proponeva opposizione tardiva a convalida di sfratto deducendo:

  1. In via preliminare e di rito: di non poter essere stata in grado di partecipare all’udienza fissata per la convalida dell’intimazione di sfratto per morosità a causa del riacutizzarsi di una lombosciatalgia acuta. Produceva a tal fine debito certificato medico.

  2. Nel merito: che fossero stati invero pagati i canoni di locazione dei quali l’intimante lamentava la mancata corresponsione.

La sentenza del Tribunale di Roma, prima di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa, si è però soffermata sull’istituto giuridico dell’opposizione tardiva ed ha provveduto ad effettuare un’esegesi riepilogativa degli approdi giurisprudenziali in merito, circostanza che la rende quivi meritevole di richiamo e analisi.

 

La Suprema Corte – ricorda, il Tribunale – qualifica lo strumento processuale di cui all’art. 668 c.p.c. quale mezzo di impugnazione caratterizzato da una duplice fase prima rescindente e poi rescissoria.

La prima e preliminare fase è caratterizzata dall’accertamento da parte dell’Organo Giudicante dei vizi in procedendo denunciati dal ricorrente che sono tipizzati dal primo comma della disposizione in esame. In particolare, si dovrà procedere alla declaratoria di nullità dell’ordinanza di convalida nel caso in cui si accerti che l’intimato non ha presenziato all’udienza di convalida per non averne avuto tempestiva conoscenza a causa di irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.

La sentenza n. 89/1972 della Corte Costituzionale ha aggiunto a tale ipotesi quella in cui l’intimato, pur essendo venuto regolarmente a conoscenza dell’intimazione, non abbia presenziato all’udienza di convalida per caso fortuito o forza maggiore.

Al verificarsi di queste ipotesi, quindi, dovrà darsi seguito alla fase rescindente e, pertanto, dovrà essere dichiarata la nullità dell’ordinanza di convalida.

Solo dopo aver esaurito tale fase potrà passarsi al giudizio rescindente e, solo allora, il giudice potrà conoscere del merito della controversia e delle domande delle parti sostituendo la propria decisione a quella, ormai dichiarata nulla, dell’ordinanza di convalida.

 

A supporto, si richiama altresì una illuminante pronuncia della Suprema Corte che sul punto chiarisce che si sostiene che l'opposizione tardiva alla convalida ha natura di mezzo di impugnazione speciale (in tal senso, ma senza specifica motivazione di dissenso circa la tesi della rimessione in termini nell'ambito del procedimento di convalida, v. sent. n. 2857 /80 e n. 4669 /84, che dall'esistenza del mezzo di impugnazione di cui all'art. 668 desumono l'inammissibilità del ricorso ex art. 111 Cost. avverso l'ordinanza di convalida), articolato in una duplice fase rescindente e rescissoria. Nella fase rescindente, se il giudice dell'opposizione ravvisa i vizi in procedendo denunciati dall'opponente, deve dichiarare la nullità dell'ordinanza di convalida e revocarla. Tale pronuncia non esaurisce tuttavia il giudizio, ma apre la fase rescissoria, nella quale oggetto del giudizio di merito è il diritto azionato dal locatore con l'originaria intimazione di licenza o sfratto: oggetto del contendere è la fondatezza o meno della pretesa azionata con il procedimento speciale dal locatore. 3.3.3. Ad avviso del Collegio, appare meritevole di adesione, in ragione delle argomentazioni che la sorreggono, la seconda delle due tesi sopra richiamate. Ai fini della presente pronuncia, tenuto conto della proposizione dell'opposizione nel vigore dell'art. 447 bis c.p.c., occorre preliminarmente notare che il giudizio di merito che si instaura con l'apertura della fase rescissoria ha natura di controversia in materia di locazione, con conseguente applicazione del rito di cui alla citata disposizione. Va ancora rilevato che nel giudizio di merito rescissorio, avente ad oggetto la fondatezza della pretesa svolta dal locatore (opposto) nei confronti del conduttore (opponente) con l'originaria intimazione, la posizione sostanziale delle parti non coincide con quella formale. L'opponente assume (o meglio conserva) la veste sostanziale di convenuto e le sue deduzioni, ancorché contenute in un atto di citazione, in quanto volte a contestare la fondatezza dell'avversa pretesa, hanno natura di eccezioni. A sua volta l'opposto, ancorché sia stato formalmente convenuto in giudizio, assume (o meglio conserva) la veste sostanziale di attore. Le sue deduzioni non hanno perciò natura di domande riconvenzionali, e non sono quindi soggette alle forme ed ai termini per queste previsti a pena di decadenza, nel rito delle locazioni (art. 416 richiamato dall'art. 447-bis), ma costituiscono reiterazione o, eventualmente, modifica (ai sensi e nei limiti di cui all'art. 420, come sopra richiamato) della domanda originariamente proposta con l'atto di intimazione (la situazione risulta quindi simile a quella che si instaura mediante l'opposizione a decreto ingiuntivo, nella quale, per consolidata giurisprudenza, l'opponente è sostanzialmente convenuto, e può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto è sostanzialmente attore e non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione: sent. n. 2820 /99; n. 813 /99; n. 3115 /98)(ex multis, anche Corte di Cassazione, Sez. III, sent. n. 13419 del 29.10.2001).

 

Poste le premesse in diritto e venendo ai fatti per cui v’è causa, il Giudice dell’opposizione segnala come dalla lettura del certificato medico allegato dalla conduttrice emerga che Ella sia stata affetta da lombosciatalgia nei giorni dell’udienza di convalida e, in particolare, già nei 4 giorni prima di essa.

 

Ebbene, per tale ragione, sposando la tesi dell'Avv. De Luca, la condizione non è stata giudicata dal Giudice talmente ostativa da rappresentare una causa di impossibilità così come intesa e richiesta dall’art. 668 c.p.c.

 

Come noto – si specifica – “tale condizione occorre solo con riguardo a una circostanza sopravvenuta e imprevedibile che non consenta all’intimato di presenziare all’udienza (ad esempio infortunio nel tragitto verso il Tribunale, malore improvviso occorso nel tragitto verso il Tribunale). L’ipotesi non ricorre con riguardo a quelle circostanze che non sono imprevedibili in relazione al giorno dell’udienza ma che si sono già verificate e consentono all’intimato di attivarsi”.

 

Sul punto si rinvia a granitica giurisprudenza che al riguardo ha già avuto modo di chiarire: In tema di opposizione proposta dopo la convalida di licenza o di sfratto ai sensi dell'art. 668 c.p.c., l'impossibilità a comparire dell'intimato (o, se questo si sia costituito, del suo difensore) per forza maggiore può anche dipendere da un malore, purché il giudice di merito (con valutazione di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivata) accerti, anche avvalendosi delle nozioni di comune esperienza, adeguate per valutare la gravità e gli effetti delle malattie comuni, che tale malore sia stato improvviso ed imprevedibile e che sussista un effettivo nesso di causalità tra lo stato di malattia e la mancata comparizione della parte.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso che la documentazione medica fornita a sostegno dell'opposizione fosse idonea a dimostrare il momento di insorgenza della malattia lamentata - lombosciatalgia - e che, dunque, questa fosse stata così improvvisa da impedire all'opponente anche solo di far dedurre da terzi in udienza il proprio stato di salute (Corte di Cassazione, Sez. VI, ord. n. 3629 del 14.02.2018)".

 

Nel caso di specie, anche volendo ritenere attendibile il certificato medico prodotto, “la condizione patologica sarebbe insorta 4 giorni prima dell’udienza. Lasso di tempo che avrebbe consentito all’intimata di farsi sostituire in udienza da un nuncius munito di delega e documento di identità che esponesse al giudice le condizioni di salute della conduttrice”. “Nulla di tutto questo è stato anche solo tentato da Ella, né alcuna prova veniva richiesta in tal senso”, ravvisa il Giudice dell’opposizione.

 

In conclusione, visto che l’impugnazione non superava la fase rescindente, non è apparso possibile procedere con la cognizione propria della fase rescissoria, con la conseguenza che il ricorso è stato rigettato a vantaggio della locatrice, cliente del nostro Studio.

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