Un tema molto dibattuto è rappresentato dall’inquadramento giuridico delle strade vicinali. A tal proposito è importante comprendere quando esse siano inquadrabili nell’ambito pubblicistico o privatistico, trattandosi di un aspetto che reca con sé molteplici conseguenze, segnatamente civili e amministrative.
L’art 3 del d.lgs. n. 285/1992 definisce la Strada vicinale come una strada PRIVATA collocata fuori dai centri abitati AD USO PUBBLICO.
Da tale definizione si rinviene che la principale distinzione da effettuare sia quella tra strade pubbliche, private e strade vicinali, cioè le cosiddette vie agrarie.
In linea di massima si può affermare che le strade vicinali, pur private, siano soggette ad uso pubblico. Quando una strada privata è vicina ed è soggetta ad uso pubblico lo si determina per presunzione, la quale scaturisce dall’evidente ed attuale uso comune che delle stesse è effettuato da parte della collettività.
La Corte di Cassazione è tornata recentemente sul punto con ordinanza n. 30291 del 25 novembre 2024, ribadendo quali siano i criteri per delineare la natura pubblica o privata delle strade vicinali.
La Suprema Corte ha ivi ribadito che la strada vicinale rientra nella categoria di quelle pubbliche, pur senza perdere la titolarità della proprietà che rimane privata, qualora risulti sussistenti tre requisiti:
Passaggio esercitato jure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad una comunità territoriale;
Idoneità della strada al soddisfacimento di esigenza di generale interesse, come il collegamento con la via pubblica;
Esistenza di un titolo per poter affermare il diritto di uso pubblico, quindi la dimostrazione della destinazione della stessa a servizio della collettività sulla base di un titolo valido.
Un ulteriore requisito indicato sulla base di precedenti pronunce della stessa Corte di Cassazione è quello dell’essere la strada oggetto di interventi di manutenzione da parte del Comune, o di installazioni di infrastrutture di servizio da parte di un ente pubblico.
Soltanto una volta ravvisata la sussistenza dei requisiti, le strade private vicinali assoggettate al pubblico transito saranno equiparate a quelle pubbliche e, pertanto, saranno sottoposte allo stesso regime giuridico.
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