Le antenne telefoniche vicino casa fanno male? Cosa dice la legge.
- Gabriele De Luca
- 7 ore fa
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Negli ultimi anni, con l’espansione delle reti mobili – in particolare del 5G – sono tornate a crescere le preoccupazioni di molti cittadini riguardo alla possibile nocività delle antenne per la telefonia installate vicino alle abitazioni, alle scuole o ad altri luoghi sensibili.
È una domanda legittima: i campi elettromagnetici emessi da queste installazioni possono rappresentare un rischio per la salute? E soprattutto, cosa prevede la normativa italiana a tutela dei residenti?
In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza, partendo proprio dal testo normativo cardine: la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”.
La Legge 36/2001 – Art. 8, comma 6: il ruolo dei Comuni
L’art. 8, comma 6 della L. 36/2001 stabilisce testualmente:
«I comuni possono adottare un regolamento, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, degli articoli 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4.»
Questa disposizione è fondamentale: riconosce ai Comuni la possibilità di disciplinare la localizzazione degli impianti (ovvero stazioni radio base, antenne 4G/5G, ripetitori, ecc.) attraverso criteri urbanistici, purché finalizzati alla riduzione dell’esposizione della popolazione e non alla preclusione del servizio.
I Comuni, quindi, possono dotarsi di regolamenti e piani antenne che individuino:
aree preferenziali (generalmente consigliamo di individuare zone industriali, terreni pubblici lontani da abitazioni, pali esistenti già utilizzati, ecc.);
aree sensibili dove l’installazione è più restrittiva o subordinata a particolari accorgimenti;
criteri di distanza o di minimizzazione del campo elettromagnetico.
D'altra parte, tuttavia, nel cimentarsi nella redazione di questi atti amministrativi, il Comune deve tenere presente ciò che la giurisprudenza (Consiglio di Stato e TAR) ha chiarito da anni in materia. Vi sono, infatti, alcune prescrizioni granitiche da osservare, tra le quali:
non possono essere imposti divieti assoluti o generalizzati di installazione in vaste porzioni del territorio (es. “vietato in tutto il quartiere...”);
non possono essere previste distanze minime rigide, generali e aprioristiche (es. “almeno 300 metri da ogni abitazione”) se non motivate tecnicamente e caso per caso;
i criteri devono essere proporzionati e non pregiudicare la copertura del servizio di comunicazione elettronica, che ha natura di "servizio privato di pubblica utilità".
Il mancato rispetto, in concreto, anche solo di uno di questi principi rende nullo tutto il pacchetto regolatorio e pianificatorio approvato dall'Ente Locale.
I limiti di esposizione: cosa dice il DPCM 8 luglio 2003 (e gli aggiornamenti)
La L. 36/2001 demanda a decreti attuativi la fissazione dei valori numerici circa i limiti di emissione di ciascuna antenna. Il riferimento principale resta il DPCM 8 luglio 2003, integrato e modificato negli anni.
Attualmente (2026), in base alle novità introdotte dalla L. 30 dicembre 2023, n. 214 (art. 10) e dai successivi chiarimenti ministeriali, valgono i seguenti parametri per le sorgenti a radiofrequenza (100 kHz – 300 GHz, quindi incluse le antenne 5G):
Limite di esposizione (valore da non superare mai, per prevenire effetti acuti certi): 20 V/m (fino a 3 GHz) → fino a 60 V/m (frequenze più alte);
Valore di attenzione e obiettivo di qualità (da rispettare nei luoghi con permanenza continuativa ≥ 4 ore, media 24 ore): 15 V/m (dal 29 aprile 2024 in via provvisoria/cautelare, in attesa di eventuali ulteriori decreti).
Questi valori, pur essendo più alti rispetto al vecchio obiettivo di 6 V/m in vigore fino al 2023, restano per fortuna inferiori ai limiti raccomandati dalle linee guida ICNIRP 2020.
Le misurazioni ARPA e le valutazioni previsionali dei progetti depositati al Comune di riferimento devono dimostrare il rispetto di questi parametri all’interno delle abitazioni e nei luoghi sensibili, anche sommando i contributi di tutti gli impianti presenti.
Le antenne fanno male? Il punto della scienza e della giurisprudenza
Le linee guida ICNIRP (aggiornate al 2020 e confermate nel 2025) e gli organismi scientifici internazionali (OMS, SCENIHR, SCHEER) ritengono che, al di sotto dei limiti sopra indicati, non vi siano evidenze scientifiche convincenti di effetti nocivi sulla salute per esposizioni croniche. Ne deriverebbe, quindi, che il rispetto dei limiti normativi renderebbe legittima l’installazione.
Tuttavia, se le antenne telefoniche non fossero davvero considerate pericolose dalla normativa vigente, non esisterebbero né i limiti di legge alle emissioni, né il potere dei Comuni di regolamentarne la distribuzione del territorio.
Occorre dire, però, che non tutti i Comuni decidono di dotarsi di Piano e Regolamento antenne, e questo per diverse ragioni, tra le quali solitamente rileviamo:
mancanza di conoscenza da parte dei Comuni dell'esistenza di questo potere regolatorio attribuito loro dalla legge;
carenza di visione e prospettiva strategica a tutela dei cittadini e degli interessi paesaggistico-territoriale;
investimento/dirottamento di risorse pubbliche su altre attività, magari meno complesse e più premianti politicamente nell'immediato.
In concreto che fare se si nutrono dubbi sull'azione del Comune e sulla legittimazione dell'antenna?
Se un impianto è stato autorizzato di recente nei pressi di un'abitazione o un centro abitato, significa che ARPA ha stimato (o l’operatore ha autocertificato) il rispetto dei limiti di esposizione.
In caso di dubbi (spesso giustificabili) circa l'effettiva valutazione e comprensione, da parte di Comune ed ARPA, dei rischi relativi ad una nuova installazione, è sempre possibile:
presentare al Comune o all’ARPA regionale una istanza di accesso agli atti e sottoporre i documenti esibiti ad uno Studio specializzato;
far eseguire misurazioni dei campi elettromagnetici da studi certificati (ad es., il costo presso il nostro Studio varia da € 300 a € 800 per singolo impianto, in base ai punti di misura commissionati e/o da effettuare);
rivolgersi a un legale specializzato in diritto ambientale e telecomunicazioni se si sospetta un superamento dei limiti o un procedimento amministrativo gestito in maniera inesatta o carente da parte del Comune.
Il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il diritto alla comunicazione (servizio universale) devono trovare un punto di equilibrio: la legge italiana lo cerca proprio attraverso il combinato disposto della L. 36/2001, del Codice delle comunicazioni elettroniche e dei decreti attuativi.
Il nostro studio legale assiste regolarmente cittadini, comitati e amministrazioni in queste delicate materie. Se hai dubbi su un impianto vicino a casa tua, contattaci per una prima analisi gratuita della documentazione.
Avv. Gabriele De Luca
Studio Legale specializzato in diritto ambientale e telecomunicazioni




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